Sentenza 139/2024 (ECLI:IT:COST:2024:139)
Massima numero 46225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  19/06/2024;  Decisione del  19/06/2024
Deposito del 22/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46223  46224


Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Istituzione di un fondo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (c.d. payback dei dispositivi medici) - Criteri di ripartizione - Agevolazione per le imprese che scelgano una definizione conciliativa delle controversie in materia di spese per dispositivi medici o rinuncino ad avviarle anziché per tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici - Disparità di trattamento e violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 231012).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 119 Cost., l’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come conv., nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, come conv., con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come conv. La disposizione impugnata dalla Regione Campania, che prevede un meccanismo agevolato per le imprese che non abbiano instaurato controversie o che le abbiano abbandonate, in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali che identificano le aziende fornitrici obbligate a concorrere al ripianamento del superamento del tetto di spesa (c.d. payback dei dispositivi medici), fa sì che le risorse del fondo appositamente istituito dallo Stato coprano importi che le imprese non dovranno più versare. Tuttavia, nel congegno che la disciplina impugnata modella, sussiste un’intrinseca antinomia tra i criteri selettivi dello sgravio accordato alle imprese e l’assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome, per far fronte agli oneri sopravvenuti in conseguenza del beneficio concesso alle imprese. Tale antinomia trascende il rango dei meri inconvenienti di fatto, in quanto è insita nello stesso assetto che il legislatore, in via generale e astratta, ha delineato. Infatti, delle risorse assegnate dallo Stato le regioni e le province autonome si giovano anche quando le aziende fornitrici non abbiano aderito alla definizione agevolata e restino, quindi, tenute al versamento degli interi importi dovuti. Tale incongruenza si riverbera anche su un equilibrato e armonico assetto delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni, vanificando le esigenze di distribuzione trasparente e razionale delle limitate risorse disponibili negli ambiti in cui si esplica l’autonomia garantita dalla Costituzione. Al fine di ripristinare il rapporto di necessaria correlazione tra le risorse e la finalità di rendere sostenibile, per le regioni, l’obiettivo di ripianare la spesa concernente i dispositivi medici, occorre pertanto riconoscere a tutte le imprese la riduzione dell’importo dovuto, a prescindere dalla scelta di abbandonare il contenzioso. In forza della declaratoria di illegittimità costituzionale, tale riduzione è riconosciuta in termini generali e non è subordinata alla scelta della definizione bonaria del contenzioso e alla presentazione di apposita istanza di avvalersi di tale modalità agevolata.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/03/2023  n. 34  art. 8  co. 3

legge  26/05/2023  n. 56  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte