Sentenza 104/2018 (ECLI:IT:COST:2018:104)
Massima numero 40766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
21/03/2018; Decisione del
21/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Richiamo conciso del rimettente agli atti e ai documenti di causa, sufficiente a radicare la rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Richiamo conciso del rimettente agli atti e ai documenti di causa, sufficiente a radicare la rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 299, della legge n. 208 del 2015. Il giudice a quo, pur nel conciso richiamo agli atti e ai documenti di causa, delinea i tratti essenziali della fattispecie concreta e chiarisce che la parte ricorrente, pensionata dal 1° ottobre 2014, beneficia di una pensione anticipata decurtata. La controversa consistenza di tali decurtazioni non pone in discussione la necessità di applicare la disciplina in esame e tale elemento è sufficiente a radicare la rilevanza del proposto dubbio di costituzionalità. È del pari ininfluente che la disciplina denunciata sia posteriore al conseguimento della pensione, poiché le censure vertono proprio sulla disciplina successiva.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 299, della legge n. 208 del 2015. Il giudice a quo, pur nel conciso richiamo agli atti e ai documenti di causa, delinea i tratti essenziali della fattispecie concreta e chiarisce che la parte ricorrente, pensionata dal 1° ottobre 2014, beneficia di una pensione anticipata decurtata. La controversa consistenza di tali decurtazioni non pone in discussione la necessità di applicare la disciplina in esame e tale elemento è sufficiente a radicare la rilevanza del proposto dubbio di costituzionalità. È del pari ininfluente che la disciplina denunciata sia posteriore al conseguimento della pensione, poiché le censure vertono proprio sulla disciplina successiva.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 299
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte