Sentenza 104/2018 (ECLI:IT:COST:2018:104)
Massima numero 40767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  21/03/2018;  Decisione del  21/03/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40764  40765  40766


Titolo
Previdenza - Trattamenti pensionistici anticipati - Trattamenti decorrenti negli anni 2012-2014 - Penalizzazione - Deroga per i ratei corrisposti a decorrere dall'anno 2016 - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle prestazioni previdenziali - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 1, comma 299, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui, per le pensioni anticipate decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 e corrisposte a lavoratori che abbiano raggiunto la prevista anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, limita l'esenzione dalla riduzione delle anzianità contributive maturate in data anteriore al 1° gennaio 2012 ai soli ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non include anche quelli corrisposti dal 2012 al 2015. La riduzione in esame - che si affianca alle drastiche misure di riduzione della spesa previdenziale e si incentra sull'adeguamento dell'età di accesso alla pensione alla più elevata speranza di vita - si proietta in un arco temporale definito e si articola, anche nella misura percentuale, secondo un progredire graduale, circoscritto entro limiti sostenibili, che non vanificano i diritti fondamentali coinvolti, senza compromettere il nesso di tendenziale equilibrio tra le pensioni, le retribuzioni e la contribuzione versata, tra loro non in rapporto di indefettibile corrispondenza, ma di tendenziale correlazione, attraverso una valutazione globale e complessiva. La mancata estensione della deroga anche ai ratei di pensione corrisposti in data anteriore al 1° gennaio 2016 e già incisi dalle decurtazioni in esame non è pertanto irragionevole, né lede i principi di adeguatezza e di proporzionalità delle prestazioni previdenziali enunciati dai parametri costituzionali evocati, perché il legislatore ben può disincentivare i pensionamenti anticipati e, in pari tempo, promuovere la prosecuzione dell'attività lavorativa mediante adeguati incentivi a chi rimanga in servizio e continui a mettere a frutto la professionalità acquisita. Neppure la modulazione temporale è irragionevole, poiché la posizione di chi ha conseguito la pensione anticipata dal 2012 al 2014 differisce dalla posizione di chi ha avuto accesso a tale trattamento dal 1° gennaio 2015 per quel che attiene ai presupposti di operatività della deroga e rispecchia il diverso contesto in cui tali misure hanno trovato applicazione, rilevando l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto, in un quadro sensibilmente mutato per l'affievolirsi delle esigenze, connesse alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa, che avevano giustificato le iniziali misure restrittive. (Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 23 del 2017, n. 416 del 1999 e n. 119 del 1991).

Per costante giurisprudenza costituzionale, nei rapporti di durata il trattamento differenziato, riservato a una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, non contrasta con il principio di eguaglianza. Spetta difatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme e, da questa angolazione, il fluire del tempo può rappresentare un apprezzabile criterio distintivo nella disciplina delle situazioni giuridiche. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2011, n. 197 del 2010 e n. 94 del 2009).

Le differenze che intercorrono tra i diversi regimi previdenziali, nell'àmbito di interventi di riforma generale che richiedono continui adattamenti, riflettono la mutevole incidenza delle contingenti "emergenze finanziarie". (Precedente citato: sentenza n. 416 del 1999)



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 299

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte