Prospettazione della questione incidentale - Corretta motivazione del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 80 del 2015. Il carattere pregiudiziale della questione emerge con chiarezza dalla descrizione della fattispecie di causa svolta dal rimettente che, con una motivazione non implausibile, ha dato conto delle ragioni che inducono a dare applicazione agli articoli impugnati.
La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale.