Sentenza 105/2018 (ECLI:IT:COST:2018:105)
Massima numero 40768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  11/04/2018;  Decisione del  11/04/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40769  40770  40771  40772


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Corretta motivazione del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 80 del 2015. Il carattere pregiudiziale della questione emerge con chiarezza dalla descrizione della fattispecie di causa svolta dal rimettente che, con una motivazione non implausibile, ha dato conto delle ragioni che inducono a dare applicazione agli articoli impugnati.

La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/03/2001  n. 151  art. 70  co. 

decreto legislativo  26/03/2001  n. 151  art. 72  co. 

decreto legislativo  15/06/2015  n. 80  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte