Sentenza 105/2018 (ECLI:IT:COST:2018:105)
Massima numero 40769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
11/04/2018; Decisione del
11/04/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Univoca indicazione della disposizione censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Univoca indicazione della disposizione censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indicazione equivoca delle disposizioni censurate, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 80 del 2015. Il rimettente descrive la fattispecie in modo tale da non destare incertezze in ordine alle disposizioni censurate, nella formulazione antecedente alle innovazioni recate dal d.lgs. n. 80 del 2015, avendo inteso menzionare la normativa del 2015 ad abundantiam.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indicazione equivoca delle disposizioni censurate, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 80 del 2015. Il rimettente descrive la fattispecie in modo tale da non destare incertezze in ordine alle disposizioni censurate, nella formulazione antecedente alle innovazioni recate dal d.lgs. n. 80 del 2015, avendo inteso menzionare la normativa del 2015 ad abundantiam.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
26/03/2001
n. 151
art. 70
co.
decreto legislativo
26/03/2001
n. 151
art. 72
co.
decreto legislativo
15/06/2015
n. 80
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte