Sentenza 105/2018 (ECLI:IT:COST:2018:105)
Massima numero 40771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
11/04/2018; Decisione del
11/04/2018
Deposito del 23/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Titolo
Maternità e infanzia - Liberi professionisti - Indennità di maternità in caso di adozione o affidamento - Erogazione dell'indennità al padre adottivo nel caso di rinuncia da parte della madre adottiva - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia, nonché dei vincoli convenzionali e comunitari - Erroneità del presupposto interpretativo in ordine all'efficacia della norma censurata - Inammissibilità delle questioni.
Maternità e infanzia - Liberi professionisti - Indennità di maternità in caso di adozione o affidamento - Erogazione dell'indennità al padre adottivo nel caso di rinuncia da parte della madre adottiva - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia, nonché dei vincoli convenzionali e comunitari - Erroneità del presupposto interpretativo in ordine all'efficacia della norma censurata - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo in ordine all'efficacia della norma censurata, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Trieste in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 29, primo comma, 31, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 12 e 14 della CEDU, e agli artt. 21 e 23 della CDFUE - degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 80 del 2015. Contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente le norme censurate non vietano l'erogazione dell'indennità di maternità al padre adottivo libero professionista anche nel caso in cui la madre abbia rinunziato a detta prestazione. In difetto di un intervento del legislatore, e in conseguenza del principio enunciato dalla sentenza n. 385 del 2005 - che, con riferimento ai liberi professionisti, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli impugnati «nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima» - la regola che preclude al padre adottivo il godimento dell'indennità di maternità, in posizione di parità con la madre, ha infatti cessato di avere efficacia e non può più ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Pertanto, nelle more dell'intervento legislativo - al quale la citata sentenza ha assegnato il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un'adeguata tutela - al principio della perfetta parità tra i genitori adottivi il giudice dovrà fare riferimento per individuare un criterio di giudizio della controversia che è chiamato a decidere. (Precedenti citati: sentenze n. 285 del 2010, n. 385 del 2005, n. 74 del 1996, n. 179 del 1993 e n. 295 del 1991).
Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo in ordine all'efficacia della norma censurata, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Trieste in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 29, primo comma, 31, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 12 e 14 della CEDU, e agli artt. 21 e 23 della CDFUE - degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 80 del 2015. Contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente le norme censurate non vietano l'erogazione dell'indennità di maternità al padre adottivo libero professionista anche nel caso in cui la madre abbia rinunziato a detta prestazione. In difetto di un intervento del legislatore, e in conseguenza del principio enunciato dalla sentenza n. 385 del 2005 - che, con riferimento ai liberi professionisti, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli impugnati «nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima» - la regola che preclude al padre adottivo il godimento dell'indennità di maternità, in posizione di parità con la madre, ha infatti cessato di avere efficacia e non può più ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Pertanto, nelle more dell'intervento legislativo - al quale la citata sentenza ha assegnato il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un'adeguata tutela - al principio della perfetta parità tra i genitori adottivi il giudice dovrà fare riferimento per individuare un criterio di giudizio della controversia che è chiamato a decidere. (Precedenti citati: sentenze n. 285 del 2010, n. 385 del 2005, n. 74 del 1996, n. 179 del 1993 e n. 295 del 1991).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
26/03/2001
n. 151
art. 70
co.
decreto legislativo
26/03/2001
n. 151
art. 72
co.
decreto legislativo
15/06/2015
n. 80
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 29
co. 1
Costituzione
art. 31
co. 1
Costituzione
art. 31
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 12
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 14
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 21
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 23