Sentenza 106/2018 (ECLI:IT:COST:2018:106)
Massima numero 40745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  10/04/2018;  Decisione del  10/04/2018
Deposito del 24/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40746  40747


Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Liguria - Assegnazione di alloggi a cittadini di paesi extracomunitari - Requisiti - Regolare residenza da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale - Contrasto con la direttiva europea relativa allo status degli stranieri soggiornanti di lungo periodo - Irragionevolezza e mancanza di proporzionalità - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 4 e 11 della direttiva 2003/109/CE, come recepita dal d.lgs. n. 3 del 2007 - l'art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 13 del 2017, che, nel modificare l'art. 5, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 10 del 2014, introduce il requisito della regolare residenza da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a cittadini di paesi extracomunitari. La norma impugnata dal Governo si pone in palese contrasto con le disposizioni della direttiva 2003/109/CE - recepita con il d.lgs. n. 3 del 2007, il cui art. 1 ha modificato l'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 - che richiede un periodo di residenza nello Stato di soli cinque anni per il riconoscimento al cittadino di paese terzo dello status di soggiornante di lungo periodo e, con esso, del diritto all'assegnazione degli alloggi di ERP in condizioni di parità con i cittadini italiani. La prescrizione per i soggiornanti di lungo periodo nella Regione Liguria di un ben più esteso requisito temporale - lungi dal rientrare nei limiti entro cui le Regioni possono richiedere ai cittadini di paesi terzi un più incisivo radicamento territoriale ai fini dell'accesso al diritto sociale di abitazione - è viziata altresì da irragionevolezza e mancanza di proporzionalità (risolventesi in una forma dissimulata di discriminazione nei confronti degli extracomunitari), atteso che la residenza decennale è incoerentemente riferita all'intero territorio nazionale e che - a differenza di quanto previsto dal c.d. Piano casa (di cui all'art. 11 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito) - è richiesta non già in alternativa, ma in aggiunta al requisito della residenza da almeno cinque anni nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune (art. 5, comma 1, lett. b, della legge reg. Liguria n. 10 del 2004, come modificato dalla legge reg. Liguria n. 13 del 2017). (Precedenti citati: sentenza n. 168 del 2014, secondo cui il requisito della residenza da almeno otto anni in territorio valdostano per l'accesso all'ERP è irragionevolmente discriminatorio nei confronti dei cittadini dell'UE e dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; sentenze n. 222 del 2013 e n. 432 del 2005, ordinanza n. 32 del 2008, sulla possibilità per le Regioni, entro limiti non arbitrari e irragionevoli, di richiedere un radicamento territoriale più incisivo della sola residenza per l'accesso dei cittadini di paesi terzi a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  06/06/2017  n. 13  art. 4  co. 1

legge della Regione Liguria  29/06/2004  n. 10  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  25/11/2003  n. 109  art. 4  

direttiva CE  25/11/2003  n. 109  art. 11  

decreto legislativo  08/01/2007  n. 3  art. 1  

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 9