Sentenza 106/2018 (ECLI:IT:COST:2018:106)
Massima numero 40747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  10/04/2018;  Decisione del  10/04/2018
Deposito del 24/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40745  40746


Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di incostituzionalità di norma sostitutiva di alcune parole di disposizione precedente - Permanenza in vigore del testo originario.

Testo
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 13 del 2017, che aveva come unico contenuto la sostituzione testuale di alcune parole nella lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge reg. Liguria n. 10 del 2014, il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario (secondo cui è ammessa la partecipazione all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in favore "di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo"). (Precedente citato: sentenza n. 58 del 2006).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  06/06/2017  n. 13  art. 4  co. 1

legge della Regione Liguria  29/06/2004  n. 10  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte