Sentenza 107/2018 (ECLI:IT:COST:2018:107)
Massima numero 40773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  10/04/2018;  Decisione del  10/04/2018
Deposito del 25/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Massime associate alla pronuncia:  40774  40775  40776


Titolo
Istruzione - Norme della Regione Veneto - Servizi educativi alla prima infanzia - Titolo di precedenza per l'ammissione al servizio di asilo nido - Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa sul territorio regionale da almeno quindici anni - Violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza, di libera circolazione delle persone e della tutela dell'infanzia, nonché degli obblighi convenzionali - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 16, 31, 117, comma 1, in relazione all'art. 21 del TFUE, e 120 Cost. - l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 6 del 2017, nella parte in cui modifica l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto n. 32 del 1990, introducendovi la lettera b). La disposizione impugnata dal Governo, nel configurare la residenza o la prestazione di attività lavorativa in Veneto protratta per quindici anni come titolo di precedenza per l'accesso agli asili nido, anche per le famiglie economicamente deboli, contrasta sia con la vocazione sociale di tali asili sia con la vocazione "universalistica" dei servizi sociali. Essa è altresì contraria alla funzione educativa degli asili nido - risultando evidente l'estraneità ad essa del requisito del "radicamento territoriale", tanto più se riferito ai genitori e non ai beneficiari dell'attività educativa - ed è anche sproporzionata quanto alla durata - eccezionalmente lunga - del legame richiesto, determinando così una compressione ingiustificata della libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e della libertà di circolazione tra le Regioni. Infine, il previsto titolo di precedenza distorce la funzione del servizio degli asili nido, indirizzandolo non allo scopo della tutela dell'infanzia ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo. (Precedenti citati: sentenza n. 190 del 2014, n. 168 del 2014 e n. 264 del 2013).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  21/02/2017  n. 6  art. 1  co. 1

legge della Regione Veneto  23/04/1990  n. 32  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 16

Costituzione  art. 31  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 120  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 21  paragrafo 1