Sentenza 107/2018 (ECLI:IT:COST:2018:107)
Massima numero 40775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
10/04/2018; Decisione del
10/04/2018
Deposito del 25/05/2018; Pubblicazione in G. U. 30/05/2018
Titolo
Regione (in genere) - Limiti introdotti con legge regionale alla libera circolazione di persone e cose tra Regioni - Conformità al principio di ragionevolezza - Controllo - Criteri.
Regione (in genere) - Limiti introdotti con legge regionale alla libera circolazione di persone e cose tra Regioni - Conformità al principio di ragionevolezza - Controllo - Criteri.
Testo
Il divieto di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, di cui all'art. 120, primo comma, Cost., è idoneo a colpire quelle discipline che limitano, anche solo in via di fatto, i diritti da esso menzionati, come si ricava sia dalla lettera della disposizione costituzionale, sia dal suo collegamento con l'art. 3, secondo comma, Cost., che "codifica" il nesso tra libertà e condizioni materiali della libertà, sia ancora dalla giurisprudenza europea che ha ravvisato un limite alla libertà di circolazione in certe discipline limitative dell'accesso a prestazioni pubbliche. Il divieto stesso non va inteso in modo "assoluto", dovendosi invece vagliare la ragionevolezza delle leggi regionali che limitano i diritti con esso garantiti, attraverso le seguenti valutazioni: a) se si sia in presenza di un valore costituzionale in relazione al quale possano essere posti limiti alla libera circolazione delle cose o degli animali; b) se la Regione possegga una competenza che la legittimi a stabilire una disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidati alla sua cura; c) se il provvedimento adottato in attuazione del valore suindicato e nell'esercizio della predetta competenza sia stato emanato nel rispetto dei requisiti di legge e abbia un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalità giustificative dell'intervento limitativo della Regione, così da non costituire in concreto un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose fra Regione e Regione. (Precedente citato: sentenza n. 51 del 1991).
Il divieto di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, di cui all'art. 120, primo comma, Cost., è idoneo a colpire quelle discipline che limitano, anche solo in via di fatto, i diritti da esso menzionati, come si ricava sia dalla lettera della disposizione costituzionale, sia dal suo collegamento con l'art. 3, secondo comma, Cost., che "codifica" il nesso tra libertà e condizioni materiali della libertà, sia ancora dalla giurisprudenza europea che ha ravvisato un limite alla libertà di circolazione in certe discipline limitative dell'accesso a prestazioni pubbliche. Il divieto stesso non va inteso in modo "assoluto", dovendosi invece vagliare la ragionevolezza delle leggi regionali che limitano i diritti con esso garantiti, attraverso le seguenti valutazioni: a) se si sia in presenza di un valore costituzionale in relazione al quale possano essere posti limiti alla libera circolazione delle cose o degli animali; b) se la Regione possegga una competenza che la legittimi a stabilire una disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidati alla sua cura; c) se il provvedimento adottato in attuazione del valore suindicato e nell'esercizio della predetta competenza sia stato emanato nel rispetto dei requisiti di legge e abbia un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalità giustificative dell'intervento limitativo della Regione, così da non costituire in concreto un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose fra Regione e Regione. (Precedente citato: sentenza n. 51 del 1991).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 1
Altri parametri e norme interposte