Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni in materia di concessioni demaniali - Ricorso del Governo - Mancata corrispondenza con la deliberazione dell'organo legittimato all'impugnazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per la mancata corrispondenza tra la deliberazione dell'organo legittimato all'impugnazione ed il contenuto del ricorso - le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, Cost., degli artt. 9, comma 2, 41 e 48, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, il cui contenuto è definito dal pedissequo richiamo alla relazione del Dipartimento degli Affari regionali per le autonomie resa per l'occasione. L'atto di promovimento, letto nel suo complessivo tenore, porta a ritenere che l'impugnazione è stata estesa anche alle citate disposizioni, malgrado le stesse esondino dagli argini tracciati dalla delibera del Consiglio dei ministri che ha autorizzato la proposizione delle questioni. L'evidenziata inammissibilità del ricorso, per la pregiudizialità che la connota, non rende necessario approfondire il profilo della sopravvenuta modifica del censurato art. 48, comma 6, apportata dall'art. 11, comma 22, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017.
La mancata corrispondenza tra la deliberazione dell'organo legittimato all'impugnazione ed il contenuto del ricorso determina la fondatezza della eccezione di inammissibilità.