Ricorso in via principale - Parametri evocati - Dedotta assenza di quelli statutari - Atto introduttivo fornito degli elementi argomentativi minimi richiesti - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità, per la mancata evocazione dei parametri statutari nelle conclusioni del ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 9, commi 2 e 3, 41, 48, comma 6, e 49 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017. Il ricorso del Governo, in coerenza con la delibera di autorizzazione, non può ritenersi sfornito degli elementi argomentativi minimi richiesti per valutarne positivamente l'ammissibilità, perché risulta correttamente articolato, rivendicando congiuntamente sia la lesione del parametro statutario, sia la conflittualità delle disposizioni impugnate rispetto all'art. 117 Cost., delimitato al solo secondo comma, lett. e), relativo alla "tutela della concorrenza". (Precedente citato: sentenza n. 151 del 2015).
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 limita l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale dell'art. 117 Cost., nel testo da essa introdotto, alle parti in cui esso assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie. Laddove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio non può pertanto prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto speciale, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti. Siffatto requisito di ammissibilità va inteso nel senso che, dal contesto del ricorso, deve emergere l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, ritenendo sufficiente, ma necessaria, un'indicazione sia pure sintetica al riguardo, in ordine all'estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo stesso, nonché una pur non diffusamente argomentata evocazione dei limiti di competenza fissati da quest'ultimo. (Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2017, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013).