Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Affidamento in concessione di beni demaniali - Disciplina inerente a diversi ambiti materiali di spettanza statale e regionale - Prevalenza della competenza esclusiva statale trasversale in materia di tutela della concorrenza - Residualità dell'intervento regionale.
La disciplina concernente il rilascio delle concessioni su beni demaniali investe, in via di principio, diversi ambiti materiali di spettanza sia statale che regionale; la legislazione regionale, anche se espressione di una correlata competenza primaria, è destinata a cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» ogni qualvolta l'oggetto della regolazione finisca per influire sulle modalità di scelta del contraente o sulla durata del rapporto, ove si incida sull'assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali. Lo scrutinio di legittimità costituzionale impone, pertanto, di verificare se le norme impugnate, considerate in ragione della ratio, della finalità, dell'oggetto e del contenuto che le connota, hanno o meno invaso la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Non senza trascurare, tuttavia, che il riferimento alla detta materia non può ritenersi così pervasivo da impedire, aprioristicamente, ogni spazio di intervento alle Regioni nella materia che interessa; e che, in particolare, non sono in grado di arrecare l'addotto vulnus competenziale quelle norme che possano ritenersi dotate di una valenza pro-competitiva. (Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017, n. 263 del 2016, n. 97 del 2014 e n. 288 del 2010).
Laddove l'intervento legislativo riguardi l'affidamento in concessione del bene demaniale, le competenze regionali trovano un limite insuperabile in quella, esclusiva, ascritta allo Stato ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di «tutela della concorrenza», in quanto i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni inerenti al demanio marittimo e idrico devono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa dell'Unione comunitaria e nazionale; ambiti da ritenersi generalmente estranei alla possibilità di intervento legislativo delle Regioni per la natura trasversale che viene ascritta alla citata competenza legislativa statale. (Precedenti citati: sentenze n. 157 del 2017, n. 40 del 2017, n. 30 del 2016, n. 117 del 2015, n. 114 del 2012 e n. 235 del 2011).