Sentenza 140/2024 (ECLI:IT:COST:2024:140)
Massima numero 46361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore SAN GIORGIO - D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  03/07/2024;  Decisione del  03/07/2024
Deposito del 22/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46360  46362  46363  46364


Titolo
Impresa e imprenditore - In genere - Possibili limitazioni all'esercizio della relativa libertà - Condizioni - Necessità di una base legale - Bilanciamento ragionevole e proporzionale con le finalità di utilità sociale, evitando la funzionalizzazione dell'attività - Necessaria rilevabilità dell'intento legislativo, pur senza dichiarazioni esplicite del legislatore. (Classif. 132001).

Testo

Gli interventi del legislatore che limitano la libertà d’impresa al fine di tutelare l’utilità sociale non possono concretizzarsi in misure tali da condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell’attività economica, sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l’oggetto delle stesse scelte organizzative. (Precedenti: S. 113/2022 - mass. 44773; S. 548/1990 - mass. 16721).

Le finalità di utilità sociale perseguite dalle disposizioni vigenti non devono necessariamente risultare da esplicite dichiarazioni del legislatore, essendo sufficiente la rilevabilità di un intento legislativo di perseguire quel fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo, ferma l’esigenza che l’individuazione delle medesime finalità non appaia arbitraria e che le stesse non siano perseguite dal legislatore mediante misure palesemente incongrue. (Precedenti: S. 94/2013; S. 247/2010 - mass. 34818; S. 152/2010 - mass. 34615; S. 167/2009 - mass. 33469; S. 428/2008 - mass. 33062; S. 388/1992 - mass. 18800; S. 63/1991 - mass. 17122; S. 446/1988; S. 46/1963 - mass. 1770).

Il bilanciamento tra lo svolgimento dell’iniziativa economica privata e la salvaguardia dell’utilità sociale deve rispondere, in ogni caso, ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, nel quadro di una complessa operazione per la quale vengono in evidenza il contesto sociale ed economico di riferimento, le esigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa, nonché le legittime aspettative degli operatori. (Precedente: S. 218/2021 - mass. 44288).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte