Sentenza 109/2018 (ECLI:IT:COST:2018:109)
Massima numero 41117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  11/04/2018;  Decisione del  11/04/2018
Deposito del 30/05/2018; Pubblicazione in G. U. 06/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  41112  41113  41114  41115  41116  41118  41119  41120


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Concessioni inerenti al demanio marittimo e idrico - Procedure per l'aggiudicazione - Imposizione al concessionario subentrante di corrispondere un indennizzo a favore del concessionario uscente - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 49 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, che impone al concessionario subentrante il pagamento di un indennizzo in favore dell'uscente in caso di mancato rinnovo dei relativi titoli inerenti al demanio marittimo e idrico. La disposizione impugnata dal Governo - legando il pagamento suddetto sia alle aspettative patrimoniali del concessionario uscente all'esito della definizione del rapporto concessorio, sia agli obblighi che dovrà assumere il nuovo concessionario in conseguenza dell'avvenuto subentro - introduce evidenti novità nella regolamentazione delle situazioni patrimoniali conseguenti alla cessazione, per scadenza del termine, delle relative concessioni demaniali, in tal modo differenziando la disciplina della Regione resistente da quella prevista per il resto del territorio nazionale. (Precedente citato: sentenza n. 157 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  21/04/2017  n. 10  art. 49  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte