Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Procedura per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime - Obblighi di pubblicità - Esclusione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della normativa comunitaria e della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Mancata corrispondenza tra il ricorso e la delibera autorizzativa - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per la mancata corrispondenza tra la deliberazione dell'organo legittimato all'impugnazione e il contenuto del ricorso - le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dell'art. 7, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, il quale dispone deroghe all'onere di pubblicità delle istanze per l'affidamento in concessione avviato su istanza di parte. Il parametro evocato si pone in termini di evidente eccentricità rispetto alla delibera di autorizzazione.
Per evocare la tutela della concorrenza in tema di pubblicità delle istanze che portano all'affidamento in concessione è necessario che l'affidamento riguardi un utilizzo del bene demaniale strettamente correlato ad iniziative economiche suscettibili di attivare la dinamica concorrenziale; in mancanza, le relative disposizioni devono ritenersi estranee alla citata competenza statale, per rientrare nei campi regolatori coperti dalle competenze legislative ascritte alla Regione.
Il ricorso in via principale deve contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, giacché l'esigenza di un'adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali. (Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2016 e n. 82 del 2015).