Sentenza 110/2018 (ECLI:IT:COST:2018:110)
Massima numero 40320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
09/05/2018; Decisione del
09/05/2018
Deposito del 30/05/2018; Pubblicazione in G. U. 06/06/2018
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Asserita inapplicabilità della norma censurata per l'esaurirsi dei rapporti giuridici cui si riferisce - Permanenza del rapporto a seguito dell'impugnazione di provvedimento presso il giudice a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Asserita inapplicabilità della norma censurata per l'esaurirsi dei rapporti giuridici cui si riferisce - Permanenza del rapporto a seguito dell'impugnazione di provvedimento presso il giudice a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge reg. Toscana n. 22 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, basata sull'assunto che la funzione esercitata dalla Provincia si sarebbe esaurita con l'adozione, da parte della stessa, dell'ordinanza di ingiunzione al pagamento di sanzione amministrativa. Per effetto dell'intervenuta impugnazione di tale ordinanza nel giudizio a quo, il procedimento volto ad ottenere il pagamento della correlativa sanzione è tuttora in corso, per cui, ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in esso dovrebbe "succedere" la Regione, cosa che però è impedita dalle disposizioni regionali censurate che, viceversa, la escludono.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge reg. Toscana n. 22 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, basata sull'assunto che la funzione esercitata dalla Provincia si sarebbe esaurita con l'adozione, da parte della stessa, dell'ordinanza di ingiunzione al pagamento di sanzione amministrativa. Per effetto dell'intervenuta impugnazione di tale ordinanza nel giudizio a quo, il procedimento volto ad ottenere il pagamento della correlativa sanzione è tuttora in corso, per cui, ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in esso dovrebbe "succedere" la Regione, cosa che però è impedita dalle disposizioni regionali censurate che, viceversa, la escludono.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
03/03/2015
n. 22
art. 10
co. 3
legge della Regione Toscana
03/03/2015
n. 22
art. 11
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte