Sentenza 110/2018 (ECLI:IT:COST:2018:110)
Massima numero 40321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  09/05/2018;  Decisione del  09/05/2018
Deposito del 30/05/2018; Pubblicazione in G. U. 06/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  40320  40322


Titolo
Enti locali - Norme della Regione Toscana - Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge n. 56 del 2014 - Trasferimento di beni e successione nei rapporti attivi e passivi - Esclusione del subentro della Regione Toscana per le controversie in corso originate da fatti antecedenti al 1° gennaio 2016, nonché dalla successione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di norme processuali - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in materia di "norme processuali" - gli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge reg. Toscana n. 22 del 2015, come modificata dalla successiva legge reg. Toscana n. 9 del 2016, che, in attuazione della legge n. 56 del 2014, nell'ambito del trasferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, di funzioni non fondamentali dalla Provincia alla Regione nelle materie della gestione dei rifiuti e della difesa del suolo e del demanio idrico, rispettivamente escludono i procedimenti già avviati al momento del trasferimento, e mantengono nella competenza della Provincia e della Città metropolitana di Firenze l'eventuale contenzioso in corso allo stesso momento. Le disposizioni censurate dal Tribunale di Pisa non esauriscono la loro portata precettiva nell'aspetto sostanziale di tale vicenda, poiché si spingono a regolarne anche l'ulteriore profilo processuale, di esclusiva competenza dello Stato, che attiene alla successione nelle controversie pendenti relative all'esercizio pregresso delle funzioni trasferite.

Per costante giurisprudenza costituzionale, anche in base alla riserva di legge statale stabilita dall'art. 108, primo comma, Cost., gli organi legislativi regionali, nel disciplinare gli oggetti rientranti nelle loro competenze, anche di tipo esclusivo, debbono astenersi da qualsiasi interferenza in materia giurisdizionale e processuale. (Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2017, n. 299 del 2010, n. 25 del 2007, n. 133 del 1998, n. 154 del 1995, n. 303 del 1994, n. 113 del 1993, n. 505 del 1991, n. 203 del 1987 e n. 72 del 1977).

La novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce causa di illegittimità della norma regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2017, n. 234 del 2015, n. 195 del 2015, n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  03/03/2015  n. 22  art. 10  co. 3

legge della Regione Toscana  03/03/2015  n. 22  art. 11  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte