Sentenza 111/2018 (ECLI:IT:COST:2018:111)
Massima numero 41127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
11/04/2018; Decisione del
11/04/2018
Deposito del 30/05/2018; Pubblicazione in G. U. 06/06/2018
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni sulla sosta limitata o regolamentata - Applicazione della sanzione per ogni periodo per il quale si protrae la violazione - Denunciata irragionevolezza, in particolare con riferimento all'attività di protrazione dell'illecito, rispetto alla violazione del divieto di sosta - Insussistenza, in base a interpretazione costituzionalmente orientata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Circolazione stradale - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni sulla sosta limitata o regolamentata - Applicazione della sanzione per ogni periodo per il quale si protrae la violazione - Denunciata irragionevolezza, in particolare con riferimento all'attività di protrazione dell'illecito, rispetto alla violazione del divieto di sosta - Insussistenza, in base a interpretazione costituzionalmente orientata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Verona in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 7, comma 15, del d.lgs. n. 285 del 1992, che, in caso di protrazione della sosta limitata o regolamentata, prevede la sanzione che va da euro 25 ad euro 100, per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. La dedotta illegittimità costituzionale del rimettente - per il quale la nozione di "periodo" coinciderebbe con il limite di durata della sosta predeterminato dall'utente tramite il pagamento della tariffa o con l'esposizione del disco orario - può essere superata da un'interpretazione costituzionalmente orientata, ritenendo che il periodo di protrazione della violazione, che consente la reiterazione della sanzione, si riferisca alla protrazione della sosta oltre la sua fascia di vigenza giornaliera o infragiornaliera, limitata o regolamentata, come determinata dai regolamenti comunali. Le sanzioni per le violazioni così intese saranno certamente più gravose rispetto a quella relativa alla violazione del divieto di sosta permanente, ma sicuramente non sproporzionate; invero, mentre la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore, quella relativa alla sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria, verosimilmente due volte al giorno in caso di due fasce di regolamentazione giornaliere.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Verona in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 7, comma 15, del d.lgs. n. 285 del 1992, che, in caso di protrazione della sosta limitata o regolamentata, prevede la sanzione che va da euro 25 ad euro 100, per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. La dedotta illegittimità costituzionale del rimettente - per il quale la nozione di "periodo" coinciderebbe con il limite di durata della sosta predeterminato dall'utente tramite il pagamento della tariffa o con l'esposizione del disco orario - può essere superata da un'interpretazione costituzionalmente orientata, ritenendo che il periodo di protrazione della violazione, che consente la reiterazione della sanzione, si riferisca alla protrazione della sosta oltre la sua fascia di vigenza giornaliera o infragiornaliera, limitata o regolamentata, come determinata dai regolamenti comunali. Le sanzioni per le violazioni così intese saranno certamente più gravose rispetto a quella relativa alla violazione del divieto di sosta permanente, ma sicuramente non sproporzionate; invero, mentre la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore, quella relativa alla sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria, verosimilmente due volte al giorno in caso di due fasce di regolamentazione giornaliere.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 7
co. 15
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte