Sentenza 112/2018 (ECLI:IT:COST:2018:112)
Massima numero 40180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
18/04/2018; Decisione del
18/04/2018
Deposito del 30/05/2018; Pubblicazione in G. U. 06/06/2018
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Termini di prescrizione per i reati di frana colposa e di naufragio colposo - Termine prescrizionale identico a quello delle corrispondenti fattispecie dolose - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Reati e pene - Termini di prescrizione per i reati di frana colposa e di naufragio colposo - Termine prescrizionale identico a quello delle corrispondenti fattispecie dolose - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di L'Aquila e dalla Corte di cassazione in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione dei reati di frana colposa e di naufragio colposo è raddoppiato. L'equiparazione del termine prescrizionale delle due forme di realizzazione dello stesso delitto - dolosa e colposa - non rappresenta affatto una "anomalia" introdotta dalla legge n. 251 del 2005, che ha riformato l'istituto della prescrizione, in quanto fenomeno già ampiamente noto al sistema anteriore; né, al fine di ritenere che tale fenomeno contrasti con il parametro evocato, giova richiamare la natura sostanziale della prescrizione, poiché a differenziare la fattispecie dolosa da quella colposa, assicurando la proporzionalità del trattamento sanzionatorio al disvalore del fatto, provvede la pena. Rientra dunque nella discrezionalità del legislatore che in rapporto a determinati delitti colposi - quali anche quelli oggetto dei giudizi principali, in cui si è realizzata l'equiparazione, e non già lo "scavalcamento" del termine di prescrizione della fattispecie colposa a quello della fattispecie dolosa - la "resistenza all'oblio" nella coscienza sociale e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale. (Precedenti citati: sentenze n. 265 del 2017, n. 143 del 2014, n. 23 del 2013, n. 324 del 2008, n. 393 del 2006, n. 455 del 1998 e n. 202 del 1971; ordinanze n. 24 del 2017, n. 337 del 1999 e n. 288 del 1999).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di L'Aquila e dalla Corte di cassazione in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione dei reati di frana colposa e di naufragio colposo è raddoppiato. L'equiparazione del termine prescrizionale delle due forme di realizzazione dello stesso delitto - dolosa e colposa - non rappresenta affatto una "anomalia" introdotta dalla legge n. 251 del 2005, che ha riformato l'istituto della prescrizione, in quanto fenomeno già ampiamente noto al sistema anteriore; né, al fine di ritenere che tale fenomeno contrasti con il parametro evocato, giova richiamare la natura sostanziale della prescrizione, poiché a differenziare la fattispecie dolosa da quella colposa, assicurando la proporzionalità del trattamento sanzionatorio al disvalore del fatto, provvede la pena. Rientra dunque nella discrezionalità del legislatore che in rapporto a determinati delitti colposi - quali anche quelli oggetto dei giudizi principali, in cui si è realizzata l'equiparazione, e non già lo "scavalcamento" del termine di prescrizione della fattispecie colposa a quello della fattispecie dolosa - la "resistenza all'oblio" nella coscienza sociale e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale. (Precedenti citati: sentenze n. 265 del 2017, n. 143 del 2014, n. 23 del 2013, n. 324 del 2008, n. 393 del 2006, n. 455 del 1998 e n. 202 del 1971; ordinanze n. 24 del 2017, n. 337 del 1999 e n. 288 del 1999).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 157
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte