Prestazioni imposte per legge - Prestazioni patrimoniali - Riserva di legge - Carattere relativo - Necessità che la legge indichi compiutamente il soggetto e l'oggetto della prestazione - Possibilità di intervento complementare e integrativo della pubblica amministrazione circoscritto alla specificazione quantitativa (e, qualche volta, anche qualitativa) della prestazione - Possibilità di affidare all'amministrazione non solo compiti esecutivi, ma anche di determinazione di elementi, presupposti o limiti della prestazione, in base a dati e valutazioni tecnici - Necessaria sussistenza di criteri organizzativi o procedimentali idonei a garantire una collaborazione plurale che limiti la discrezionalità evitando arbitrii - Necessità che l'entità della prestazione sia il corrispettivo di un'attività il cui valore economico sia determinabile sulla base di criteri tecnici. (Classif. 189003).
Per il rispetto della riserva di legge relativa di cui all’art. 23 Cost., devono essere indicati compiutamente il soggetto e l’oggetto della prestazione imposta, mentre l’intervento complementare e integrativo da parte della pubblica amministrazione deve rimanere circoscritto alla specificazione quantitativa (e qualche volta, anche qualitativa) della prestazione medesima. (Precedente: S. 269/2017 - mass. 41951).
Non contrasta con il principio della riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. l’assegnazione a organi amministrativi non solo di compiti meramente esecutivi, ma anche di quello consistente nel determinare elementi, presupposti o limiti, variamente individuabili, della prestazione stessa, sulla base di dati e valutazioni di ordine tecnico. (Precedenti: S. 27/1979 - mass. 9739; S. 129/1969 - mass. 3377).
Il principio della riserva relativa di cui all’art. 23 Cost. non è violato in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, dei limiti e dei controlli che delimitano l’ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione, quando gli stessi siano desumibili dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinare la misura della prestazione di cui trattasi, ovvero quando esista, per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti la prestazione medesima, un modulo procedimentale con il quale venga a realizzarsi la collaborazione di una pluralità di organi al fine di escludere eventuali arbitrii dell’amministrazione. (Precedenti: S. 507/1988 - mass. 9224 e 9227; S. 67/1973 - mass. 6672; S. 21/1969; S. 5/1963 - mass. 1712; S. 51/1960 - mass. 1095; S. 4/1957 - mass. 132-133).
La riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., quanto all’entità della prestazione imposta, può considerarsi rispettata qualora essa costituisca il corrispettivo di un’attività il cui valore economico sia determinabile sulla base di criteri tecnici e debba per legge essere determinato in riferimento a tale valore. (Precedente: S. 435/2001 - mass. 26719).