Sentenza 113/2018 (ECLI:IT:COST:2018:113)
Massima numero 41129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  10/04/2018;  Decisione del  10/04/2018
Deposito del 31/05/2018; Pubblicazione in G. U. 06/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  41128  41130


Titolo
Usi civici - Norme della Regione Lazio - Alienazione di terreni di proprietà collettiva ad uso civico edificati o edificabili - Possibilità per i Comuni, le frazioni di Comuni, le università e le associazioni agrarie di alienare i terreni posseduti agli occupatori, se già edificati - Condizioni - Legittimità della costruzione o intervenuta sanatoria di abusi edilizi - Irragionevolezza, nonché violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di tutela dell'ambiente e del paesaggio - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lett. l) e s), Cost., l'art. 8 della legge reg. Lazio n. 1 del 1986, come modificato dall'art. 8 della legge reg. Lazio n. 6 del 2005, che, disciplinando l'alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico (c.d. sdemanializzazione, o sclassificazione dei beni civici), prevede la possibilità di alienazione agli occupatori di terreni già edificati a condizione che le costruzioni siano legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria degli abusi edilizi. La disposizione censurata dal commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana introduce una limitazione ai diritti condominiali degli utenti non prevista dalla normativa statale, operando nell'ambito della materia dell'ordinamento civile, dal momento che ad essa appartiene l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni, compreso il regime dominicale degli usi civici, senza che la normativa di riferimento abbia mai consentito alla Regione di invadere la disciplina dei diritti, estinguendoli, modificandoli o alienandoli. La relazione tra il peculiare regime civilistico dei beni civici e l'effetto sanante della norma regionale denunciata determina altresì l'irragionevolezza e l'incoerenza di un meccanismo normativo che fa discendere da un illecito, quale l'intervenuta edificazione su un suolo demaniale, il diritto ad acquistarlo e per di più a un prezzo di favore, se non addirittura simbolico. La rilevanza dei beni civici, quanto in particolare al profilo ambientale, delinea inoltre un forte collegamento funzionale con la tutela dell'ambiente e con la pianificazione paesistica e territoriale, cosicché le peculiari tipologie d'utilizzo di tali beni e il relativo regime giuridico sono meritevoli di tutela per la realizzazione di interessi generali, ulteriori e diversi rispetto a quelli che avevano favorito la conservazione incontaminata di questi patrimoni collettivi, determinando un meccanismo di garanzia integrato e reciproco e precludendo soluzioni che sottraggano tale patrimonio alla sua naturale vocazione. (Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2017, n. 210 del 2014, n. 21 del 2014, n. 123 del 2010, n. 349 del 2007, n. 25 del 2007, n. 345 del 1997, n. 46 del 1995 e n. 133 del 1993).

L'ordinamento civile si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti interprivati. La materia dell'ordinamento civile, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di disciplina civilistica. (Precedenti citati: sentenze n. 123 del 2010, n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001).

La previa "sclassificazione", presupposto indefettibile per l'alienazione dei beni di uso civico, può concretarsi solo nelle fattispecie legali tipiche, nel cui ambito procedimentale è oggi ricompreso anche il concerto tra la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. (Precedente citato: sentenza n. 210 del 2014).

La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, in aderenza all'art. 9 Cost., che sancisce quale principio fondamentale quello della tutela del paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. Quanto agli usi civici, la competenza statale nella materia trova attualmente la sua espressione nell'art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, così da determinare una connessione inestricabile dei profili economici, sociali e ambientali, che configurano uno dei casi in cui i principi combinati dello sviluppo della persona, della tutela del paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano specifica attuazione, dando origine ad una concezione di bene pubblico quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali. (Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2017, n. 210 del 2014, n. 207 del 2012, n. 66 del 2012, n. 226 del 2009, n. 164 del 2009, n. 367 del 2007, n. 51 del 2006, n. 46 del 1995 e n. 391 del 1989).

Il mutamento di destinazione degli usi civici non contrasta con il loro regime di indisponibilità poiché, per la clausola risolutiva ricavata dall'art. 41 del r.d. n. 332 del 1928, ove la nuova destinazione venga a cessare, sarà automaticamente ripristinata la precedente oppure conferita una nuova, anch'essa compatibile con la vocazione dei beni, attraverso la valutazione delle autorità competenti, oggi individuate nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e nella Regione. (Precedente citato: sentenza n. 210 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  03/01/1986  n. 1  art. 8  co. 

legge della Regione Lazio  27/01/2005  n. 6  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte