Sentenza 114/2018 (ECLI:IT:COST:2018:114)
Massima numero 41137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  17/04/2018;  Decisione del  17/04/2018
Deposito del 31/05/2018; Pubblicazione in G. U. 06/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  41138  41139  41140  41141


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Limiti alla proponibilità delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi - Inammissibilità per il contribuente-debitore di far valere (le patologie o) l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento - Denunciata violazione della riserva di legge, del diritto di difesa nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, nonché dei principi di uguaglianza e del giusto processo - Carente motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, sollevate dal giudice di esecuzione del Tribunale di Sulmona in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111, 113 e 117 Cost. e all'art. 6 CEDU. Da una parte, il rimettente descrive la fattispecie del giudizio a quo in modo sommario ed assai sintetico; dall'altra, considerato che la parte attrice non ha eccepito il vizio di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, questo potrebbe avere comunque raggiunto il suo scopo anche in presenza di una modalità della notifica che il giudice ricorrente assume essere contra legem. Né il giudice a quo, rilevato d'ufficio che la notificazione al terzo pignorato sarebbe avvenuta con modalità difformi da quelle previste dalla legge sì da dover essere considerata come inesistente, spiega le ragioni per cui tale vizio, avendo ad oggetto un atto della riscossione fiscale (il pignoramento presso terzi) e non già il titolo posto a suo fondamento (la cartella di pagamento) - e comunque non risolvendosi nell'inesistenza della notificazione − non possa esser fatto valere con l'ordinaria opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 57  co. 1

decreto legislativo  26/02/1999  n. 46  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6