Sentenza 114/2018 (ECLI:IT:COST:2018:114)
Massima numero 41140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  17/04/2018;  Decisione del  17/04/2018
Deposito del 31/05/2018; Pubblicazione in G. U. 06/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  41137  41138  41139  41141


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Limiti alla proponibilità delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi - Inammissibilità, per il contribuente-debitore di far valere (le patologie o) l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento - Violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 113, Cost., l'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ.. Il riparto di giurisdizione, quanto agli atti della riscossione coattiva, tra il giudice tributario e il giudice (ordinario) dell'esecuzione è dato, ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successiva intimazione ad adempiere. In tale contesto, l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, disciplinata dalla norma censurata, non prevede una generale ammissibilità. Se, in particolare, non c'è alcun vuoto di tutela nel caso di opposizione riguardante la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, sotto la giurisdizione del giudice tributario, diverso è il caso in cui tale giurisdizione non sia affatto configurabile e non venga in rilevo perché si è a valle di quest'ultima, come nel caso di opposizione agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. In tale ipotesi, l'inammissibilità dell'opposizione prevista dalla disposizione censurata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste confligge frontalmente con i parametri evocati, dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva. (Precedenti citati: sentenze n. 239 del 1997, n. 318 del 1995, n. 63 del 1982, n. 125 del 1969, n. 45 del 1962, n. 79 del 1961 e n. 21 del 1961).

La pur marcata peculiarità dei crediti tributari, che può giovarsi di una disciplina di favore per l'amministrazione fiscale, e che è a fondamento della speciale procedura di riscossione coattiva tributaria rispetto a quella ordinaria di espropriazione forzata, non è però tale da giustificare che, nelle ipotesi in cui il contribuente contesti il diritto di procedere a riscossione coattiva e sussista la giurisdizione del giudice ordinario, non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori. (Precedente citato: sentenza n. 90 del 2018).

La possibilità di attivare il sindacato del giudice su atti immediatamente lesivi appartiene al diritto, inviolabile e quindi fondamentale, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24 Cost.), senza che contro gli atti della pubblica amministrazione la tutela giurisdizionale possa essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti (art. 113 Cost.).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 57  co. 1

decreto legislativo  26/02/1999  n. 46  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte