Sentenza 115/2018 (ECLI:IT:COST:2018:115)
Massima numero 41256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  10/04/2018;  Decisione del  10/04/2018
Deposito del 31/05/2018; Pubblicazione in G. U. 06/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  41257  41258  41259


Titolo
Reati e pene - Reati tributari - Frodi all'IVA - Limite all'aumento del termine di prescrizione a seguito di atto interruttivo - Non applicazione di tale limite in taluni casi che costituiscono frode in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea, in forza dell'art. 325 TFUE come interpretato dalla Corte di giustizia UE con la sentenza "Taricco" - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di difesa, di legalità in materia penale, di irretroattività delle norme in malam partem, della finalità rieducativa della pena, dell'indipendenza e autonomia della magistratura - Applicabilità della "regola Taricco" ai soli fatti successivi alla pubblicazione della sentenza che l'ha dichiarata, come precisato dalla sentenza M.A. S. della CGUE - Non fondatezza delle questioni - Accertata inapplicabilità senza eccezioni della "regola Taricco" nell'ordinamento nazionale, per violazione del principio di determinatezza in materia penale.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., e dalla Corte d'appello di Milano in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008. La norma censurata, imponendo di applicare l'art. 325 TFUE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE (c.d. regola Taricco), comporta che venga omessa l'applicazione degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., quando il regime giuridico della prescrizione impedisce di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di gravi casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o quando il termine di prescrizione risulta più breve di quello fissato dalla legge nazionale per casi analoghi di frode in danno dello Stato membro (c.d. principio di assimilazione). A seguito del rinvio pregiudiziale operato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 24 del 2017, la Grande sezione della CGUE, con sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A. S., ha chiarito in primo luogo che, in virtù del divieto di retroattività in malam partem della legge penale che discende immediatamente dal diritto dell'Unione, la "regola Taricco" non può essere applicata ai fatti commessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza che l'ha dichiarata, ovvero anteriormente all'8 settembre 2015; e, in secondo luogo, che spetta ai giudici nazionali il compito di saggiare la compatibilità della "regola Taricco" con il principio di determinatezza in materia penale, quale principio supremo dell'ordine costituzionale italiano e cardine del diritto dell'Unione. Conseguentemente, la "regola Taricco" non è applicabile nei giudizi a quibus, poiché in entrambi si procede per fatti avvenuti prima dell'8 settembre 2015. Ciò però non significa che le questioni sollevate siano prive di rilevanza, perché riconoscere solo sulla base della sentenza M.A. S. l'avvenuta prescrizione significherebbe comunque fare applicazione della "regola Taricco", seppure individuandone i limiti temporali. Indipendentemente dalla collocazione dei fatti, appare evidente il deficit di determinatezza che caratterizza sia l'art. 325, par. 1 e 2, TFUE, il cui testo non permette alla persona di prospettarsi la vigenza della "regola Taricco", sia tale regola in sé. Ciò comporta la non fondatezza di tutte le questioni sollevate, perché, a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti, la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all'ingresso della "regola Taricco" nel nostro ordinamento.

Fermo restando che compete alla sola Corte di giustizia interpretare con uniformità il diritto dell'Unione, e specificare se esso abbia effetto diretto, è indiscutibile che un esito interpretativo non conforme al principio di determinatezza in campo penale non possa avere cittadinanza nel nostro ordinamento.



Atti oggetto del giudizio

legge  02/08/2008  n. 130  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte