Sentenza 116/2018 (ECLI:IT:COST:2018:116)
Massima numero 41261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  17/04/2018;  Decisione del  17/04/2018
Deposito del 31/05/2018; Pubblicazione in G. U. 06/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  41260  41262


Titolo
Giudizio incidentale - Atto di promovimento - Forma di sentenza non definitiva - Sostanziale natura di ordinanza dell'atto - Idoneità alla instaurazione del giudizio.

Testo
La forma di sentenza non definitiva, anziché di ordinanza, dell'atto di promovimento non comporta l'inammissibilità delle questioni, dal momento che il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della stessa - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale; sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. (Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2013, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009 e n. 452 del 1997).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23