Partecipazioni pubbliche - Incentivi per l'alienazione di partecipazioni detenute da pubbliche amministrazioni locali in società controllate - Ritenuta applicazione, in via retroattiva, alle società partecipate da farmacisti ex dipendenti - Denunciata irragionevolezza, lesione dei principi di tutela del legittimo affidamento dell'imprenditore privato e del risparmio - Praticabilità e necessità dell'interpretazione costituzionalmente orientata che esclude le società suindicate dai destinatari della norma censurata - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 41, e 47, Cost., dell'art. 1, comma 568-bis, lett. b), della legge n. 147 del 2013, come inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a-bis), del d.l. n. 16 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 68 del 2014, che ha introdotto alcuni incentivi per sollecitare lo scioglimento delle società controllate o l'alienazione delle partecipazioni detenute da pubbliche amministrazioni locali. La disposizione censurata, correttamente interpretata, non può estendere il proprio campo di riferimento alla fattispecie della società comunale partecipata di gestione delle farmacie comunali, ex art. 9, primo comma, lett. d), della legge n. 475 del 1968, che costituisce un modello specialissimo di società a partecipazione mista per la gestione di servizi pubblici locali e un modello altrettanto eccezionale di gestione da parte del Comune del servizio farmaceutico, nel cui ambito la piena comunanza di interessi fra l'amministrazione locale titolare del servizio e i farmacisti dipendenti consente di escludere che la partecipazione di privati alla compagine sociale determini il vulnus alla possibilità che la società persegua pienamente l'interesse pubblico dell'ente locale titolare del servizio. L'applicazione del meccanismo prefigurato dalla disposizione censurata a tale società partecipata determinerebbe la creazione di un nuovo modello del tutto "spurio" di gestione dei servizi pubblici locali, per cui la norma stessa non può che essere interpretata in modo costituzionalmente compatibile, poiché solo un'interpretazione della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale che escluda dal suo ambito di applicazione le società partecipate dai farmacisti ex dipendenti è idonea a sventare il rischio di un suo contrasto con i citati principi costituzionali. (Precedete citato: sentenza n. 83 del 2017).