Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Convenzione tra l'ASL e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" volta a consentire l'utilizzo di spazi ospedalieri per incrementare le prestazioni LEA della Provincia di Caserta - Violazione del principio dell'equilibrio di bilancio e interferenza con i poteri affidati dal Governo al Commissario ad acta nell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2, comma 95, della legge n. 191 del 2009 - l'art. 1, comma 10, della legge reg. Campania n. 10 del 2017, che, al fine di incrementare i LEA della Provincia di Caserta, prevede che l'ASL e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" stipulano apposita convenzione volta a consentire l'utilizzo di spazi ospedalieri per l'incremento di prestazioni aggiuntive a quelle già erogate. La disposizione impugnata dal Governo, la cui ratio inequivocabile è quella di incrementare i LEA, si ingerisce, sia nella forma che nella sostanza, nelle prerogative del Commissario ad acta, perché entra in un perimetro normativo che le è precluso fintanto che dura il commissariamento, dettando regole organizzative e convenzionali che invadono le scelte di merito consustanziali al piano di rientro. Tale intento è costituzionalmente illegittimo sotto due profili: il primo attiene alla competenza esclusiva del legislatore statale nella determinazione dei LEA (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost., parametro che, ancorché non evocato dal ricorrente, è, nella fattispecie in esame, inscindibilmente collegato al principio della copertura delle spese e ai presupposti del potere sostitutivo dello Stato); il secondo riguarda l'espresso divieto, per le Regioni commissariate, di estendere la spesa sanitaria oltre i LEA contenuti nel piano di rientro e nelle determinazioni attuative del Commissario, e comporta la lesione dell'art. 81 Cost., per l'indebita interferenza sugli equilibri del bilancio sanitario, e dell'art. 120, secondo comma, Cost., per l'invasione della sfera operativa riservata al Commissario ad acta dal legislatore statale.
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza [nelle prerogative del Commissario ad acta] è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del Commissario incaricato di attuare il piano di rientro sanitario. (Precedenti citati: sentenze n. 190 del 2017, n. 106 del 2017, n. 14 del 2017, n. 227 del 2015 e n. 110 del 2014).
L'art. 120, secondo comma, Cost., nel consentire l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, assicura contemporaneamente l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute. (Precedente citato: sentenza n. 14 del 2017).
L'interferenza con l'attività del Commissario ad acta sussiste anche in presenza di interventi non previsti dal piano di rientro che possono aggravare il disavanzo sanitario regionale. Tale contesto non preclude certamente alla Regione di far valere gli interessi della collettività amministrata, ma ciò deve avvenire entro i limiti imposti dal legislatore nel delicato periodo del risanamento. Se è incontrovertibile l'illegittimità di qualsiasi provvedimento integrativo dei LEA in corso di risanamento, rimane alla Regione il potere di vigilare affinché il piano di rientro e i provvedimenti attuativi dello stesso garantiscano la somministrazione dei LEA e di individuare correttamente nel bilancio regionale le risorse previste dal piano di rientro. (Precedente citato: sentenza n. 104 del 2013). La prestazione dei LEA comporta una spesa costituzionalmente necessaria, per cui, nel caso in cui la proiezione di tali livelli in termini di fabbisogno regionale è temporaneamente demandata al Commissario ad acta anziché alla Regione, ben può quest'ultima interagire per il rispetto dei canoni costituzionalmente necessari, ma non può sostituirsi al Commissario stesso, addirittura attraverso una normativa primaria integrativa. (Precedente citato: sentenza n. 169 del 2017). Il ruolo della Regione nel periodo di vigenza del piano di rientro sanitario e della gestione commissariale non può consistere in una sovrapposizione legislativa e amministrativa alle funzioni commissariali, ma deve limitarsi a compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei LEA e a una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale, secondo i canoni previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011. Fermi restando l'espresso divieto di integrare i livelli essenziali delle prestazioni fino all'effettivo rientro dal deficit strutturale e il potere di impulso e vigilanza affinché il risanamento finanziario non superi - nell'ambito della pianificazione finanziaria - il limite negativo della "essenzialità" dell'assistenza, la Regione deve cooperare per il superamento della situazione di emergenza.