Sentenza 117/2018 (ECLI:IT:COST:2018:117)
Massima numero 41265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
17/04/2018; Decisione del
17/04/2018
Deposito del 01/06/2018; Pubblicazione in G. U. 06/06/2018
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Fabbisogno della rete ospedaliera - Accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate - Violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente della tutela della salute - Interferenza con i poteri affidati dal Governo al Commissario ad acta nell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Fabbisogno della rete ospedaliera - Accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate - Violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente della tutela della salute - Interferenza con i poteri affidati dal Governo al Commissario ad acta nell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, in materia di tutela della salute, e 120, secondo comma, Cost., l'art. 1, comma 4, lett. a), b) e c), della legge reg. Campania n. 10 del 2017, che, nell'innovare l'art. 1, comma 237-quater, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, stabilisce che il fabbisogno della rete ospedaliera deve essere prioritariamente soddisfatto tramite le strutture private provvisoriamente accreditate, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura rappresentata e offerta in regime di accreditamento provvisorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell'ambito delle specialità riconosciute. La disposizione impugnata dal Governo eccede la competenza regionale e non è neppure coerente con la cornice programmatoria del piano di rientro regionale, interferendo con i poteri affidati al Commissario e con gli standard qualitativi, strutturali e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, in materia di tutela della salute, e 120, secondo comma, Cost., l'art. 1, comma 4, lett. a), b) e c), della legge reg. Campania n. 10 del 2017, che, nell'innovare l'art. 1, comma 237-quater, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, stabilisce che il fabbisogno della rete ospedaliera deve essere prioritariamente soddisfatto tramite le strutture private provvisoriamente accreditate, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura rappresentata e offerta in regime di accreditamento provvisorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell'ambito delle specialità riconosciute. La disposizione impugnata dal Governo eccede la competenza regionale e non è neppure coerente con la cornice programmatoria del piano di rientro regionale, interferendo con i poteri affidati al Commissario e con gli standard qualitativi, strutturali e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
31/03/2017
n. 10
art. 1
co. 4
legge della Regione Campania
31/03/2017
n. 10
art. 1
co. 4
legge della Regione Campania
31/03/2017
n. 10
art. 1
co. 4
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 237
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte