Energia - Norme della Regione Campania - Divieto di prospezione, ricerca, estrazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nonché di realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche - Violazione dei principi fondamentali nelle materie di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 1, comma 7, lett. n), della legge n. 239 del 2004 - l'art. 1, comma 30, della legge reg. Campania n. 10 del 2017, che vieta la prospezione, la ricerca, l'estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affidamento delle rocce carboniche. La preclusione imposta unilateralmente su alcune aree dalla disposizione impugnata dal Governo incide nelle materie di competenza concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «governo del territorio», e contrasta con il principio al confronto, vanificando in radice la bilateralità della procedura d'intesa necessaria per inserire in modo coerente nel quadro dei principi fissati dal legislatore statale le peculiarità degli interessi ambientali e pianificatori della Regione. (Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2017, n. 131 del 2016 e n. 117 del 2013).
Il principio di leale collaborazione impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative. (Precedente citato: sentenza n. 117 del 2013).