Sentenza 120/2018 (ECLI:IT:COST:2018:120)
Massima numero 40501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  11/04/2018;  Decisione del  11/04/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  40502  40503  40504  40505  40506  40507


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetti estranei al giudizio a quo e non portatori di interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale in esso dedotto - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.

Testo

Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi spiegati da FP CGIL, CGIL, SILP CGIL, FICIESSE, Di Natale Pierluigi e altri, Dellabella Stefano e altri, Bassi Attilio e altri, Cappellino Piercarlo e altri nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010. Tali soggetti sono estranei al giudizio principale e privi di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, né lo status di militare proprio di alcuni li rende titolari di un tale interesse.

Per costante giurisprudenza, sono ammessi a partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. Tale orientamento è valido anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. (Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2017, n. 85 del 2017, n. 16 del 2017, n. 187 del 2016 e relativa ordinanza dibattimentale, ordinanza n. 227 del 2016).

È inammissibile l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale spiegato da soggetti che siano parti in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire. (Precedenti citati: sentenza n. 69 del 2017 e relativa ordinanza dibattimentale).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/03/2010  n. 66  art. 1475  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1957  n. 83  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3