Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetti estranei al giudizio a quo e non portatori di interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale in esso dedotto - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.
Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi spiegati da FP CGIL, CGIL, SILP CGIL, FICIESSE, Di Natale Pierluigi e altri, Dellabella Stefano e altri, Bassi Attilio e altri, Cappellino Piercarlo e altri nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010. Tali soggetti sono estranei al giudizio principale e privi di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, né lo status di militare proprio di alcuni li rende titolari di un tale interesse.
Per costante giurisprudenza, sono ammessi a partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. Tale orientamento è valido anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. (Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2017, n. 85 del 2017, n. 16 del 2017, n. 187 del 2016 e relativa ordinanza dibattimentale, ordinanza n. 227 del 2016).
È inammissibile l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale spiegato da soggetti che siano parti in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire. (Precedenti citati: sentenza n. 69 del 2017 e relativa ordinanza dibattimentale).