Sentenza 120/2018 (ECLI:IT:COST:2018:120)
Massima numero 40505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  11/04/2018;  Decisione del  11/04/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  40501  40502  40503  40504  40506  40507


Titolo
Trattati e Convenzioni internazionali - Carta sociale europea - Fonte internazionale priva di effetto diretto - Evocazione come parametro interposto nei giudizi costituzionali - Ammissibilità - Interpretazione di essa risultante dalle pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali - Carattere non vincolante per i giudici nazionali.

Testo

La Carta sociale europea (riveduta nel 1996 e ratificata e resa esecutiva con la legge n. 30 del 1999) presenta spiccati elementi di specialità, che la collegano alla CEDU, della quale costituisce il naturale completamento sul piano sociale, e deve dunque qualificarsi fonte internazionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. Essa è priva di effetto diretto e la sua applicazione non può avvenire immediatamente ad opera del giudice comune, ma richiede l'intervento della Corte costituzionale, cui va prospettata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del citato art. 117, primo comma, Cost., della norma nazionale ritenuta in contrasto con la Carta, tanto più che la struttura di tale parametro interposto si caratterizza prevalentemente come affermazione di princìpi ad attuazione progressiva, imponendo in tal modo una particolare attenzione nella verifica dei tempi e dei modi della loro attuazione. (Precedente citato: sentenza n. 349 del 2007, secondo cui la CEDU ha inteso costituire un "sistema di tutela uniforme" dei diritti fondamentali civili e politici).

Le pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali, pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta sociale europea, tanto più se l'interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei princìpi costituzionali dell'ordinamento nazionale. Infatti, l'assenza, nella Carta sociale europea e nel relativo Protocollo addizionale, di disposizioni analoghe o con effetto equivalente all'art. 32, par. 1, o all'art. 46 della CEDU (in forza dei quali la Corte di Strasburgo è competente su tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della CEDU e le sue sentenze hanno l'autorità di res iudicata relativamente agli Stati in causa e alla controversia decisa) esclude che alle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali e alle norme della Carta sociale europea possa estendersi quanto affermato dalla sentenza n. 349 del 2007, secondo cui - poiché le norme della CEDU vivono nell'interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte di Strasburgo - la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma [interposta] come prodotto dell'interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata. (Precedente citato: sentenza n. 349 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

   n.   art.   Carta sociale europea

legge  09/02/1999  n. 30  art.