Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Norme della Regione autonoma Sardegna - Possibilità, per gli enti del SSR, di destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all'incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche oltre i limiti previsti dalla disciplina statale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Estinzione parziale del processo. (Classif. 036016).
È dichiarato estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. anche con riguardo ai principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – dell’art. 35, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023. L’art. 5, comma 32, lett. b), n. 2), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, ne ha disposto l’abrogazione a decorrere dal 20 dicembre 2023, cosicché il Consiglio dei ministri, nella riunione del 21 febbraio del 2024, ha deliberato la rinuncia all’impugnativa limitatamente alla disposizione in esame, mentre in udienza pubblica la difesa della Regione ha dichiarato di accettare la rinuncia. (Precedenti: S. 119/2024 – mass. 46290; S. 190/2022 - mass. 45060; S. 11/2021 - mass. 43453).