Sentenza 121/2018 (ECLI:IT:COST:2018:121)
Massima numero 40790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  11/04/2018;  Decisione del  11/04/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  40789  40791  40792  40793  40794  40795  40796  40797  40798  40799  40800  40801  40802  40803  40804  40805  40806  40807  40808  40809  40810


Titolo
Ambiente - Tutela ambientale - Materia "trasversale" in cui si manifestano competenze diverse, anche regionali - Spettanza allo Stato delle determinazioni dei livelli di tutela rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale - Inderogabilità in peius da parte delle Regioni.

Testo

Per consolidata giurisprudenza costituzionale, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non identifica una sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze, anche regionali. L'ambiente è, dunque, un valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 212 del 2017, n. 210 del 2016 e n. 407 del 2002).

Nell'ambito delle materie di loro competenza, le Regioni trovano un limite negli standard di tutela ambientale fissati a livello statale, senza che questi gli impediscano di adottare discipline normative che prescrivano livelli di tutela dell'ambiente più elevati, i quali implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati e uniformi fissati nelle leggi statali. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 74 del 2017, n. 267 del 2016, n. 149 del 2015 e n. 315 del 2010).

La legge quadro n. 394 del 1991 va ricondotta alla materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: le Regioni sono tenute ad adeguarsi ai principi fondamentali da essa dettati, pena l'invasione di un ambito materiale di esclusiva spettanza statale. Essa non si limita a dettare standard minimi uniformi atti a tutelare soltanto i parchi e le riserve naturali nazionali, ma impone anche un nucleo minimo di tutela del patrimonio ambientale rappresentato dai parchi e dalle riserve naturali regionali, che vincola il legislatore regionale nell'ambito delle proprie competenze. (Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2017, 36 del 2017, n. 212 del 2014, n. 171 del 2012, n. 325 del 2011, n. 263 del 2011, n. 70 del 2011, n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art.