Ambiente - Tutela ambientale - Materia "trasversale" in cui si manifestano competenze diverse, anche regionali - Spettanza allo Stato delle determinazioni dei livelli di tutela rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale - Inderogabilità in peius da parte delle Regioni.
Per consolidata giurisprudenza costituzionale, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non identifica una sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze, anche regionali. L'ambiente è, dunque, un valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 212 del 2017, n. 210 del 2016 e n. 407 del 2002).
Nell'ambito delle materie di loro competenza, le Regioni trovano un limite negli standard di tutela ambientale fissati a livello statale, senza che questi gli impediscano di adottare discipline normative che prescrivano livelli di tutela dell'ambiente più elevati, i quali implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati e uniformi fissati nelle leggi statali. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 74 del 2017, n. 267 del 2016, n. 149 del 2015 e n. 315 del 2010).
La legge quadro n. 394 del 1991 va ricondotta alla materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: le Regioni sono tenute ad adeguarsi ai principi fondamentali da essa dettati, pena l'invasione di un ambito materiale di esclusiva spettanza statale. Essa non si limita a dettare standard minimi uniformi atti a tutelare soltanto i parchi e le riserve naturali nazionali, ma impone anche un nucleo minimo di tutela del patrimonio ambientale rappresentato dai parchi e dalle riserve naturali regionali, che vincola il legislatore regionale nell'ambito delle proprie competenze. (Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2017, 36 del 2017, n. 212 del 2014, n. 171 del 2012, n. 325 del 2011, n. 263 del 2011, n. 70 del 2011, n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008).