Sentenza 121/2018 (ECLI:IT:COST:2018:121)
Massima numero 40791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
11/04/2018; Decisione del
11/04/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale nelle aree rientranti nei parchi nazionali - Esercizio in conformità al piano e al regolamento di ciascun parco, nonché alle misure di salvaguardia dettate dal relativo provvedimento istitutivo - Omessa previsione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale nelle aree rientranti nei parchi nazionali - Esercizio in conformità al piano e al regolamento di ciascun parco, nonché alle misure di salvaguardia dettate dal relativo provvedimento istitutivo - Omessa previsione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., - l'art. 4, comma 2, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che la funzione di pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale debba essere esercitata, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano per il parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo. La norma regionale impugnata dal Governo contrasta con quanto stabilito dalla legge quadro n. 394 del 1991, che impone anche per le riserve naturali e le aree protette regionali un regolamento e un piano, cui devono conformarsi le attività che si svolgono all'interno di tali aree. Deve escludersi, infatti, che il legislatore regionale abbia predisposto un livello di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema più elevato di quello garantito dal legislatore statale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., - l'art. 4, comma 2, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che la funzione di pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale debba essere esercitata, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano per il parco, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo. La norma regionale impugnata dal Governo contrasta con quanto stabilito dalla legge quadro n. 394 del 1991, che impone anche per le riserve naturali e le aree protette regionali un regolamento e un piano, cui devono conformarsi le attività che si svolgono all'interno di tali aree. Deve escludersi, infatti, che il legislatore regionale abbia predisposto un livello di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema più elevato di quello garantito dal legislatore statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
20/01/2017
n. 2
art. 4
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art.