Sentenza 121/2018 (ECLI:IT:COST:2018:121)
Massima numero 40793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  11/04/2018;  Decisione del  11/04/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  40789  40790  40791  40792  40794  40795  40796  40797  40798  40799  40800  40801  40802  40803  40804  40805  40806  40807  40808  40809  40810


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Viabilità minore di uso privato - Estensione anche alle aree incluse nel territorio dei parchi nazionali e alle attività ivi esercitabili - Conformità al piano e al regolamento del parco - Omessa previsione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 7 della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui la disciplina ivi prevista trova applicazione anche in relazione a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette. La norma regionale impugnata dal Governo, che disciplina la viabilità minore di uso privato inclusa nella rete escursionistica campana (REC), stabilendo limiti al transito, riconosce alla Giunta una funzione gestoria delle aree protette invasiva delle competenze che la legge n. 394 del 1991 affida specificamente al regolamento del parco e al piano per il parco.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  20/01/2017  n. 2  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art.