Sentenza 121/2018 (ECLI:IT:COST:2018:121)
Massima numero 40795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
11/04/2018; Decisione del
11/04/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Consulta regionale per il patrimonio escursionistico - Designazione di un componente, in rappresentanza dei parchi nazionali, da parte di federparchi anziché degli enti parco - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Consulta regionale per il patrimonio escursionistico - Designazione di un componente, in rappresentanza dei parchi nazionali, da parte di federparchi anziché degli enti parco - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 8, comma 2, lett. n), della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che il rappresentante degli enti parco è "designato dalla Federparchi" - associazione costituita dagli enti e dai soggetti pubblici e privati gestori di aree protette in Italia - anziché "dagli Enti parco allocati su territorio campano". La designazione del rappresentante dei suddetti enti, proprio perché è loro affidata la tutela delle aree protette di cui sono gestori, deve spettare ad essi in via esclusiva, come previsto dagli artt. 1, comma 3, e 9, della legge quadro n. 394 del 1991, mentre la disposizione regionale impugnata dal Governo, prevedendo che alla scelta del rappresentante parteciperebbero, per il tramite dell'associazione, enti gestori di aree protette che si sviluppano anche fuori dal territorio campano, risulta lesiva dei compiti affidati ai soggetti gestori delle aree protette interessate dalla rete escursionistica campana (REC).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 8, comma 2, lett. n), della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui prevede che il rappresentante degli enti parco è "designato dalla Federparchi" - associazione costituita dagli enti e dai soggetti pubblici e privati gestori di aree protette in Italia - anziché "dagli Enti parco allocati su territorio campano". La designazione del rappresentante dei suddetti enti, proprio perché è loro affidata la tutela delle aree protette di cui sono gestori, deve spettare ad essi in via esclusiva, come previsto dagli artt. 1, comma 3, e 9, della legge quadro n. 394 del 1991, mentre la disposizione regionale impugnata dal Governo, prevedendo che alla scelta del rappresentante parteciperebbero, per il tramite dell'associazione, enti gestori di aree protette che si sviluppano anche fuori dal territorio campano, risulta lesiva dei compiti affidati ai soggetti gestori delle aree protette interessate dalla rete escursionistica campana (REC).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
20/01/2017
n.
art. 8
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 1
co. 3
legge 06/12/1991
n. 394
art. 9