Sentenza 121/2018 (ECLI:IT:COST:2018:121)
Massima numero 40797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
11/04/2018; Decisione del
11/04/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Riserva agli enti parco della gestione tecnica di siti compresi nella rete e inclusi nel territorio delle aree protette - Omessa previsione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Riserva agli enti parco della gestione tecnica di siti compresi nella rete e inclusi nel territorio delle aree protette - Omessa previsione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto, Cost. - l'art. 9, comma 1, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che la gestione tecnica dei siti ricompresi nella rete escursionistica regionale (REC) e inclusi nei territori delle aree naturali protette sia di competenza esclusiva degli enti gestori di queste ultime. La legge quadro n. 394 del 1991 affida, anche per la tutela delle aree protette regionali, al regolamento e al piano per il parco la disciplina della gestione di tali aree, cosicché la legge regionale può stabilire i criteri in base ai quali deve essere adottato il regolamento, purché in conformità ai princìpi di cui all'art. 11 della suddetta legge quadro, e comunque sia predisponendo un livello di tutela dell'ambiente pari o superiore a quello garantito dalla legge statale. Deve escludersi, tuttavia, che attribuire a Regione, enti locali territorialmente competenti e enti di gestione delle aree protette, invece che solo a questi ultimi, la competenza in tema di gestione tecnica dei siti regionali e di fruizione della REC all'interno delle aree protette si risolva in una maggiore tutela di queste ultime.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e sesto, Cost. - l'art. 9, comma 1, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede che la gestione tecnica dei siti ricompresi nella rete escursionistica regionale (REC) e inclusi nei territori delle aree naturali protette sia di competenza esclusiva degli enti gestori di queste ultime. La legge quadro n. 394 del 1991 affida, anche per la tutela delle aree protette regionali, al regolamento e al piano per il parco la disciplina della gestione di tali aree, cosicché la legge regionale può stabilire i criteri in base ai quali deve essere adottato il regolamento, purché in conformità ai princìpi di cui all'art. 11 della suddetta legge quadro, e comunque sia predisponendo un livello di tutela dell'ambiente pari o superiore a quello garantito dalla legge statale. Deve escludersi, tuttavia, che attribuire a Regione, enti locali territorialmente competenti e enti di gestione delle aree protette, invece che solo a questi ultimi, la competenza in tema di gestione tecnica dei siti regionali e di fruizione della REC all'interno delle aree protette si risolva in una maggiore tutela di queste ultime.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
20/01/2017
n. 2
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art.