Sentenza 141/2024 (ECLI:IT:COST:2024:141)
Massima numero 46227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  02/07/2024;  Decisione del  02/07/2024
Deposito del 22/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46226  46228  46229  46230


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità, per il ricorrente, di chiarire le ragioni alla base della lamentata violazione dei parametri violati - Onere più pregnante rispetto ai giudizi in via incidentale - Necessità, in caso di ricorso avverso norma regionale per asserito vulnus alle attribuzioni statali, di chiarire il meccanismo che lo realizzerebbe (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni su disposizioni della Regione autonoma Sardegna che disciplinano le risorse per l'assistenza ospedaliera di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020, con possibile redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali). (Classif. 113003).

Testo

Il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto sviluppando un’argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (Precedenti: S. 89/2024 - mass. 46185; S. 112/2023 - mass. 45610).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. dell’art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023. Il ricorrente si limita a evocare i predetti parametri costituzionali senza produrre alcuna argomentazione a sostegno dell’asserita lesione).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  23/10/2023  n. 9  art. 56  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte