Sentenza 141/2024 (ECLI:IT:COST:2024:141)
Massima numero 46227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
02/07/2024; Decisione del
02/07/2024
Deposito del 22/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità, per il ricorrente, di chiarire le ragioni alla base della lamentata violazione dei parametri violati - Onere più pregnante rispetto ai giudizi in via incidentale - Necessità, in caso di ricorso avverso norma regionale per asserito vulnus alle attribuzioni statali, di chiarire il meccanismo che lo realizzerebbe (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni su disposizioni della Regione autonoma Sardegna che disciplinano le risorse per l'assistenza ospedaliera di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020, con possibile redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali). (Classif. 113003).
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità, per il ricorrente, di chiarire le ragioni alla base della lamentata violazione dei parametri violati - Onere più pregnante rispetto ai giudizi in via incidentale - Necessità, in caso di ricorso avverso norma regionale per asserito vulnus alle attribuzioni statali, di chiarire il meccanismo che lo realizzerebbe (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni su disposizioni della Regione autonoma Sardegna che disciplinano le risorse per l'assistenza ospedaliera di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020, con possibile redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali). (Classif. 113003).
Testo
Il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto sviluppando un’argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (Precedenti: S. 89/2024 - mass. 46185; S. 112/2023 - mass. 45610).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. dell’art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023. Il ricorrente si limita a evocare i predetti parametri costituzionali senza produrre alcuna argomentazione a sostegno dell’asserita lesione).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
23/10/2023
n. 9
art. 56
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte