Sentenza 112/2025 (ECLI:IT:COST:2025:112)
Massima numero 46921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  24/06/2025;  Decisione del  24/06/2025
Deposito del 18/07/2025; Pubblicazione in G. U. 23/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46920


Titolo
Tributi – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Esenzione per l’abitazione principale – Definizione di “abitazione principale” ai fini dell’agevolazione – Possibilità di considerare tale anche l’abitazione in cui dimori abitualmente il solo contribuente che ne sia possessore e non anche i suoi familiari – Omessa previsione – Violazione dei principi di uguaglianza, di sostegno alla famiglia e di capacità contributiva – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 255011).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost., l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della legge n. 296 del 2006 nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente». La norma, censurata dalle Sez. unite civili della Cassazione, contrasta con il principio di eguaglianza nella parte in cui, nel definire l’abitazione principale ai fini dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) – sostituita dall’IMU a partire dall’anno d’imposta 2012 – richiede la dimora abituale anche dei familiari del contribuente: la stessa, infatti, come interpretata dal diritto vivente, determina un’irragionevole discriminazione del contribuente coniugato rispetto, ad esempio, alla persona singola, presupponendo la coabitazione del primo col coniuge e non considerando la possibilità che, indiscussa l’affectio coniugalis, gli stessi invece stabiliscano residenze disgiunte. In continuità con la sentenza n. 209 del 2022, relativa all’analoga esenzione per l’IMU, il concetto di abitazione principale deve invece assumere il significato di luogo in cui il solo contribuente dimori abitualmente; ciò salvaguarda sia l’esigenza di attribuire il beneficio a tutti coloro che abbiano adibito l’immobile di cui siano possessori a dimora abituale sia quella di impedire che il possessore di una abitazione possa usufruirne ove, invece, non vi dimori. Inoltre, poiché, l’ICI riveste la natura di imposta reale se, da un lato, è coerente il rilievo che la norma attribuisce a elementi oggettivi relativi all’immobile, ciò non può dirsi per lo status soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o meno con i familiari; sono, infine, lesi anche gli artt. 29 e 31 Cost., in quanto, se è vero che una loro lettura combinata suggerisce, ma non impone, trattamenti, anche fiscali, a favore della famiglia, senz’altro si oppone a quelli che si risolvono in una sua penalizzazione. (Precedenti: S. 21/2024; S. 12/2023; S. 209/2022 - mass. 45122 e mass. 45124; S. 262/2020).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/12/1992  n. 504  art. 8  co. 2

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 173

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte