Regioni - Regioni a statuto speciale - Autonomia legislativa - Limiti- soggezione alla norme fondamentali di riforma economico-sociale - Ratio - Necessità di assicurare interessi unitari su tutto il territorio nazionale di rango costituzionale - In particolare: in materia edilizia - Qualificazione riconosciuta in base alla ratio delle singole disposizioni - Riconducibilità alla categoria delle disposizioni inerenti ai titoli abilitativi e alla disciplina dell'accertamento di conformità - Conseguente facoltà da parte dello Stato di vincolare la potestà legislativa primaria anche degli enti ad autonomia speciale. (Classif. 215016).
La categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale stabilite dal legislatore statale, impone alle regioni speciali (e dalle due province autonome) il rispetto di prescrizioni legislative statali di carattere generale incidenti su materie assoggettate dagli statuti al regime della competenza legislativa piena o primaria. Il legislatore statale conserva, pertanto, il potere di vincolare la potestà legislativa primaria dei suddetti enti ad autonomia speciale. (Precedenti: S. 22/2025 - mass. 46692; S. 147/2023 - mass. 45750; S. 90/2023; S. 24/2022 - mass. 44545).
Le norme fondamentali di riforma economico-sociale sono quelle connotate dalle caratteristiche salienti individuate nel contenuto riformatore e nell’attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza. Esse, d’altro canto, rispondono complessivamente ad un interesse unitario ed esigono, pertanto, un’attuazione su tutto il territorio nazionale, unitamente allo stretto rapporto di strumentalità che le disposizioni regionali impugnate intrattengono con il bene o con gli interessi di rango costituzionale coinvolti nella disciplina. (Precedenti: S. 22/2025 - mass. 46692; S. 24/2022 - mass. 44545; S. 198/2018 - mass. 41507).
Nella materia dell’edilizia, se la qualificazione di norme fondamentali di riforma economico-sociale non può essere attribuita, immediatamente ed indistintamente, a tutte le disposizioni del t.u. edilizia, dovendo essere valutata di volta in volta, alla luce della loro ratio, vanno comunque qualificate in tal senso diverse sue disposizioni ed essenzialmente quelle inerenti ai titoli abilitativi e alla disciplina dell’accertamento di conformità. (Precedenti: S. 22/2025 - mass. 46692; S. 147/2023 - mass. 45750; S. 90/2023; S. 24/2022 - mass. 44545).