Sanità pubblica – Livelli essenziali di assistenza (LEA) – Norme della Regione autonoma della Sardegna – Assistenza primaria e continuità assistenziale – Proroga, sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle relative sedi e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025, della possibilità che i medici di medicina generale in quiescenza aderiscano al progetto assistenziale attivato dalle Aziende sanitarie locali (ASL), anche con contratti libero professionali, e dispongano del ricettario – Ricorso del Governo – Lamentata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ed eccedenza dalle competenze statutarie – Insussistenza – Non fondatezza della questione. (Classif. 231006).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e 3, 4 e 5 dello statuto spec. Sardegna, dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025 che, nel modificare l’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023 – ai sensi del quale i medici di medicina generale in quiescenza possono aderire ai progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle ASL, anche con contratti libero professionali, e disporre del ricettario, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie – proroga tale possibilità sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025. Il contenuto precettivo della disposizione regionale impugnata rimane inalterato rispetto a quello scrutinato nella sentenza n. 84 del 2025 che lo ha ricondotto alla competenza legislativa della Regione autonoma nella materia della tutela della salute, in riferimento ai profili organizzativi dell’assistenza primaria, con esclusione dell’eccedenza dalle competenze statutarie e dell’invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. La modifica, riguardando unicamente la proroga del termine massimo dell’efficacia della disposizione, non smentisce il carattere di misura organizzativa straordinaria che tenta di dare risposta alla contingente situazione di scopertura dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale nella Regione. (Precedenti: S. 84/2025 - mass. 46885; S. 124/2023; S. 62/2020 - mass. 43127).