Sentenza 121/2018 (ECLI:IT:COST:2018:121)
Massima numero 40801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
11/04/2018; Decisione del
11/04/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Attribuzione all'amministrazione regionale di una funzione programmatoria e gestoria anche su porzioni di territorio regionale ricadenti all'interno del perimetro dei parchi nazionali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Attribuzione all'amministrazione regionale di una funzione programmatoria e gestoria anche su porzioni di territorio regionale ricadenti all'interno del perimetro dei parchi nazionali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 10, commi 3 e 5, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo - disponendo, rispettivamente, che il piano annuale degli interventi sulla rete escursionistica campana (REC) individua gli interventi di competenza della Regione, e che il medesimo piano individui, per ciascun percorso compreso nella REC, il soggetto obbligato alla manutenzione, in cosa questa consista e la periodicità del controllo - ledono gli artt. 11 e 12 della legge quadro n. 394 del 1991, che attribuiscono in via esclusiva le funzioni indicate agli enti gestori delle aree protette, cui è inderogabilmente affidata la tutela dei valori ambientali attraverso l'approvazione di regolamento e piano per il parco.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 10, commi 3 e 5, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui trova applicazione anche all'interno delle aree naturali protette. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo - disponendo, rispettivamente, che il piano annuale degli interventi sulla rete escursionistica campana (REC) individua gli interventi di competenza della Regione, e che il medesimo piano individui, per ciascun percorso compreso nella REC, il soggetto obbligato alla manutenzione, in cosa questa consista e la periodicità del controllo - ledono gli artt. 11 e 12 della legge quadro n. 394 del 1991, che attribuiscono in via esclusiva le funzioni indicate agli enti gestori delle aree protette, cui è inderogabilmente affidata la tutela dei valori ambientali attraverso l'approvazione di regolamento e piano per il parco.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
20/01/2017
n. 2
art. 10
co. 3
legge della Regione Campania
20/01/2017
n. 2
art. 10
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 11
legge 06/12/1991
n. 394
art. 12