Sentenza 121/2018 (ECLI:IT:COST:2018:121)
Massima numero 40802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
11/04/2018; Decisione del
11/04/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Segnaletica della rete regionale - Linee guida - Competenza attribuita alla Giunta regionale e alla Consulta regionale, anche per la frazione della rete rientrante nel territorio dei parchi nazionali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Segnaletica della rete regionale - Linee guida - Competenza attribuita alla Giunta regionale e alla Consulta regionale, anche per la frazione della rete rientrante nel territorio dei parchi nazionali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 13 della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui si applica anche a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette. La norma regionale impugnata dal Governo, prevedendo, in particolare, che la Giunta regionale e l'istituita consulta regionale dettino linee guida sulle specifiche della segnaletica all'interno delle aree protette, contrasta con gli artt. 1, comma 3, 9, 11 e 12 della legge quadro n. 394 del 1991, poiché è il regolamento del parco a disciplinare le attività consentite entro il territorio dell'area protetta ed è il piano per il parco a disciplinare i sistemi di accessibilità pedonale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 13 della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui si applica anche a porzioni della rete escursionistica regionale incluse nel territorio delle aree naturali protette. La norma regionale impugnata dal Governo, prevedendo, in particolare, che la Giunta regionale e l'istituita consulta regionale dettino linee guida sulle specifiche della segnaletica all'interno delle aree protette, contrasta con gli artt. 1, comma 3, 9, 11 e 12 della legge quadro n. 394 del 1991, poiché è il regolamento del parco a disciplinare le attività consentite entro il territorio dell'area protetta ed è il piano per il parco a disciplinare i sistemi di accessibilità pedonale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
20/01/2017
n. 2
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 1
co. 3
legge 06/12/1991
n. 394
art. 9
legge 06/12/1991
n. 394
art. 11
legge 06/12/1991
n. 394
art. 12