Sentenza 121/2018 (ECLI:IT:COST:2018:121)
Massima numero 40804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
11/04/2018; Decisione del
11/04/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Regolamento attuativo approvato dalla Giunta regionale - Sua applicazione a porzioni del territorio regionale incluse nel perimetro di riserve naturali statali e di aree protette regionali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Regolamento attuativo approvato dalla Giunta regionale - Sua applicazione a porzioni del territorio regionale incluse nel perimetro di riserve naturali statali e di aree protette regionali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 16, comma 2, lett. a), b), c), d), f) e g), della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dalla Giunta regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette. Tutti gli oggetti che, secondo le disposizioni impugnate dal Governo, il regolamento attuativo dovrebbe andare a disciplinare (dalle caratteristiche della segnaletica ai criteri per la progettazione e la realizzazione di sentieri; dalle caratteristiche di sicurezza per la fruizione della REC ai criteri generali di manutenzione dei percorsi della stessa REC e all'individuazione del soggetto tenuto a effettuarla) rientrano in attività che spetta al regolamento e al piano delle aree protette regolare, come indicato dalla legge quadro n. 394 del 1991.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 16, comma 2, lett. a), b), c), d), f) e g), della legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui affida al regolamento attuativo, adottato dalla Giunta regionale, la disciplina degli oggetti ivi previsti anche con riferimento al territorio delle aree naturali protette. Tutti gli oggetti che, secondo le disposizioni impugnate dal Governo, il regolamento attuativo dovrebbe andare a disciplinare (dalle caratteristiche della segnaletica ai criteri per la progettazione e la realizzazione di sentieri; dalle caratteristiche di sicurezza per la fruizione della REC ai criteri generali di manutenzione dei percorsi della stessa REC e all'individuazione del soggetto tenuto a effettuarla) rientrano in attività che spetta al regolamento e al piano delle aree protette regolare, come indicato dalla legge quadro n. 394 del 1991.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
20/01/2017
n. 2
art. 16
co. 2
legge della Regione Campania
20/01/2017
n. 2
art. 16
co. 2
legge della Regione Campania
20/01/2017
n. 2
art. 16
co. 2
legge della Regione Campania
20/01/2017
n. 2
art. 16
co. 2
legge della Regione Campania
20/01/2017
n. 2
art. 16
co. 2
legge della Regione Campania
20/01/2017
n. 2
art. 16
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art.