Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Disciplina sanzionatoria - Rinvio alle sanzioni e alle misure del codice della strada - Violazione dei principi di legalità, tassatività e determinatezza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 25 Cost. - l'art. 14, comma 3, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, che dispone che la violazione di quanto previsto al precedente comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dal codice della strada. La disposizione regionale impugnata dal Governo non descrive minimamente la condotta foriera delle sanzioni amministrative di cui al codice della strada, se non attraverso il rinvio all'art. 14, comma 2, il quale non dispone alcun divieto, ma regola un procedimento per la modifica di destinazione d'uso dei sentieri della rete escursionistica campana (REC). Inoltre, è manifestamente in contrasto con il principio di legalità delle pene, sub specie di determinatezza, il rinvio, per quel che concerne le sanzioni e le misure da applicare, all'intero d.lgs. n. 285 del 1992, perché in tal modo il legislatore regionale non ha, previamente e chiaramente, individuato la specifica misura sanzionatoria irrogabile, né il vulnus è rimediabile in via ermeneutica, poiché la soluzione offerta dalla Regione resistente - intendendosi il rinvio ai soli artt. 26 e 27, commi 10, 11 e 12 cod. strada - a prescindere da ogni valutazione sulla sua plausibilità, non trova riscontro alcuno nel tessuto normativo della legge campana.
Il legislatore, anche regionale, può integrare i precetti punitivi e sanzionatori mercé il rinvio ad altri atti normativi, ma è in palese contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 25 Cost. che ciò avvenga in modo tale che la determinazione ex lege della conseguenza giuridico-sanzionatoria derivante dalla violazione del precetto normativo sia assente o, ad ogni modo, insufficiente.