Sentenza 121/2018 (ECLI:IT:COST:2018:121)
Massima numero 40807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  11/04/2018;  Decisione del  11/04/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  40789  40790  40791  40792  40793  40794  40795  40796  40797  40798  40799  40800  40801  40802  40803  40804  40805  40806  40808  40809  40810


Titolo
Sanzioni amministrative - Carattere punitivo-afflittivo - Soggezione alla stessa disciplina delle pene in senso stretto - Applicazione del principio di legalità, prevedibilità e accessibilità della condotta sanzionabile e della sanzione, data l'ampiezza della formulazione costituzionale.

Testo

Il principio della legalità della pena è ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale è necessario che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire. Data l'ampiezza della formulazione del suddetto articolo, è da esso desumibile il principio secondo cui tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto. (Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 104 del 2014, n. 196 del 2010 e n. 78 del 1967).

Il principio di determinatezza delle norme sanzionatorie, per un verso, vuole evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri, l'autorità amministrativa o il giudice assumano un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; per un altro verso, non diversamente dal principio d'irretroattività, intende garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta. (Precedenti citati: sentenza n. 327 del 2008 e ordinanza n. 24 del 2017).

Il principio di legalità, prevedibilità e accessibilità della condotta sanzionabile e della sanzione avente carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il nomen ad essa attribuito dall'ordinamento, non può non considerarsi patrimonio derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte