Sanzioni amministrative - Carattere punitivo-afflittivo - Soggezione alla stessa disciplina delle pene in senso stretto - Applicazione del principio di legalità, prevedibilità e accessibilità della condotta sanzionabile e della sanzione, data l'ampiezza della formulazione costituzionale.
Il principio della legalità della pena è ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale è necessario che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire. Data l'ampiezza della formulazione del suddetto articolo, è da esso desumibile il principio secondo cui tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto. (Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 104 del 2014, n. 196 del 2010 e n. 78 del 1967).
Il principio di determinatezza delle norme sanzionatorie, per un verso, vuole evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri, l'autorità amministrativa o il giudice assumano un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; per un altro verso, non diversamente dal principio d'irretroattività, intende garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta. (Precedenti citati: sentenza n. 327 del 2008 e ordinanza n. 24 del 2017).
Il principio di legalità, prevedibilità e accessibilità della condotta sanzionabile e della sanzione avente carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il nomen ad essa attribuito dall'ordinamento, non può non considerarsi patrimonio derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo.