Sentenza 121/2018 (ECLI:IT:COST:2018:121)
Massima numero 40808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
11/04/2018; Decisione del
11/04/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Piano triennale degli interventi - Attribuzione all'amministrazione regionale di una funzione programmatoria e gestoria anche su porzioni di territorio regionale ricadenti all'interno del perimetro dei parchi nazionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Non fondatezza della questione, a seguito di illegittimità costituzionale parziale di norma della medesima legge regionale.
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Piano triennale degli interventi - Attribuzione all'amministrazione regionale di una funzione programmatoria e gestoria anche su porzioni di territorio regionale ricadenti all'interno del perimetro dei parchi nazionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Non fondatezza della questione, a seguito di illegittimità costituzionale parziale di norma della medesima legge regionale.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 10, comma 4, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, che prevede che il piano triennale degli interventi sulla rete escursionistica campana (REC) sia approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia, e che le sue integrazioni e modifiche annuali siano effettuate con una ulteriore delibera di Giunta. A seguito della parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale del precedente comma 1, il piano triennale, pur se adottato da soggetti diversi dagli enti di gestione delle aree protette - in quanto volto a disciplinare porzioni di territorio regionali anche esterne a queste ultime - deve necessariamente rispettarne il regolamento e il piano, pena la sua illegittimità.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 10, comma 4, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, che prevede che il piano triennale degli interventi sulla rete escursionistica campana (REC) sia approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia, e che le sue integrazioni e modifiche annuali siano effettuate con una ulteriore delibera di Giunta. A seguito della parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale del precedente comma 1, il piano triennale, pur se adottato da soggetti diversi dagli enti di gestione delle aree protette - in quanto volto a disciplinare porzioni di territorio regionali anche esterne a queste ultime - deve necessariamente rispettarne il regolamento e il piano, pena la sua illegittimità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
27/01/2017
n. 2
art. 10
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte