Sentenza 121/2018 (ECLI:IT:COST:2018:121)
Massima numero 40809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  11/04/2018;  Decisione del  11/04/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  40789  40790  40791  40792  40793  40794  40795  40796  40797  40798  40799  40800  40801  40802  40803  40804  40805  40806  40807  40808  40810


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Disciplina sanzionatoria - Rinvio alle sanzioni e alle misure previste dal d.lgs. n. 285 del 1992, nonché alle disposizioni sanzionatorie previste dai commi 2 e 3 dell'art. 15 della medesima legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di legalità e dei principi di tassatività e determinatezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 25 Cost. - dell'art. 15, comma 8, della legge reg. Campania n. 2 del 2017. La disposizione regionale descrive adeguatamente le condotte vietate, per mezzo del rinvio all'art. 14, comma 6, della medesima legge regionale, e prevede espressamente le sanzioni amministrative pecuniarie che conseguono alla violazione. Il richiamo, poi, ai commi 2 e 3 del medesimo art. 45 intende disporre che, laddove i divieti ivi previsti, siano violati con le condotte descritte dalla disposizione impugnata, le sanzioni previste in tali commi si cumulino a quelle previste dall'impugnato comma 8.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  20/01/2017  n. 2  art. 15  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte