Sentenza 121/2018 (ECLI:IT:COST:2018:121)
Massima numero 40809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
11/04/2018; Decisione del
11/04/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Disciplina sanzionatoria - Rinvio alle sanzioni e alle misure previste dal d.lgs. n. 285 del 1992, nonché alle disposizioni sanzionatorie previste dai commi 2 e 3 dell'art. 15 della medesima legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di legalità e dei principi di tassatività e determinatezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Disciplina sanzionatoria - Rinvio alle sanzioni e alle misure previste dal d.lgs. n. 285 del 1992, nonché alle disposizioni sanzionatorie previste dai commi 2 e 3 dell'art. 15 della medesima legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di legalità e dei principi di tassatività e determinatezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 25 Cost. - dell'art. 15, comma 8, della legge reg. Campania n. 2 del 2017. La disposizione regionale descrive adeguatamente le condotte vietate, per mezzo del rinvio all'art. 14, comma 6, della medesima legge regionale, e prevede espressamente le sanzioni amministrative pecuniarie che conseguono alla violazione. Il richiamo, poi, ai commi 2 e 3 del medesimo art. 45 intende disporre che, laddove i divieti ivi previsti, siano violati con le condotte descritte dalla disposizione impugnata, le sanzioni previste in tali commi si cumulino a quelle previste dall'impugnato comma 8.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 25 Cost. - dell'art. 15, comma 8, della legge reg. Campania n. 2 del 2017. La disposizione regionale descrive adeguatamente le condotte vietate, per mezzo del rinvio all'art. 14, comma 6, della medesima legge regionale, e prevede espressamente le sanzioni amministrative pecuniarie che conseguono alla violazione. Il richiamo, poi, ai commi 2 e 3 del medesimo art. 45 intende disporre che, laddove i divieti ivi previsti, siano violati con le condotte descritte dalla disposizione impugnata, le sanzioni previste in tali commi si cumulino a quelle previste dall'impugnato comma 8.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
20/01/2017
n. 2
art. 15
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte