Sentenza 141/2024 (ECLI:IT:COST:2024:141)
Massima numero 46228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  02/07/2024;  Decisione del  02/07/2024
Deposito del 22/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46226  46227  46229  46230


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Norma della Regione autonoma Sardegna - Ridistribuzione delle risorse disponibili oltre i vincoli previsti dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione di parametri costituzionali e statutari - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036016).

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 3 e 4 statuto speciale, dell’art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023, che modifica l’art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, prevedendo che le risorse non utilizzate di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 per l’assistenza ospedaliera possano essere redistribuite tra gli erogatori privati accreditati e incrementa il tetto di spesa dell’assistenza ospedaliera nell’anno 2023 anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali. I parametri evocati dalla Regione autonoma Sardegna sono privi di una benché minima argomentazione.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  29/12/2023  n. 21  art. 5  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  23/10/2023  n. 9  art. 56  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

Altri parametri e norme interposte