Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Norma della Regione autonoma Sardegna - Ridistribuzione delle risorse disponibili oltre i vincoli previsti dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione di parametri costituzionali e statutari - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036016).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 3 e 4 statuto speciale, dell’art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023, che modifica l’art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, prevedendo che le risorse non utilizzate di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 per l’assistenza ospedaliera possano essere redistribuite tra gli erogatori privati accreditati e incrementa il tetto di spesa dell’assistenza ospedaliera nell’anno 2023 anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali. I parametri evocati dalla Regione autonoma Sardegna sono privi di una benché minima argomentazione.