Ambiente - Norme della Regione Campania - Modalità di gestione della rete escursionistica campana (REC) - Danneggiamento della segnaletica o delle opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi escursionistici della rete regionale - Disciplina sanzionatoria - Ricorso del Governo - Lamentata coincidenza della fattispecie sanzionatoria con il reato di danneggiamento - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Campania n. 2 del 2017, il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi escursionistici della rete regionale. La disposizione regionale impugnata è analoga a quella di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), cod. strada, in riferimento alla quale la Corte di cassazione ha affermato che essa riveste natura di norma speciale rispetto al reato di danneggiamento, in quanto concerne la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni, sicché, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, la relativa condotta costituisce illecito amministrativo. Ne consegue che la sanzione amministrativa prevista dalla disposizione regionale impugnata potrà essere irrogata solo qualora il fatto non integri il reato di danneggiamento, trovando applicazione soltanto in via residuale.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la competenza sanzionatoria amministrativa non è in grado di autonomizzarsi come materia a sé, ma accede alle materie sostanziali. (Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2007, n. 384 del 2005, n. 12 del 2004 e n. 28 del 1996).