Istruzione - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Valutazione delle competenze degli studenti fino al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado - Modalità di reclutamento ed assunzione del personale insegnante - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto il processo, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 4, 5 e 9, primo comma, n. 2), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle norme di attuazione statutaria, nonché agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., per la rinuncia del Governo, accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano resistente. (Nella specie, la legge prov. autonoma di Bolzano n. 8 del 2017 ha successivamente abrogato sia l'art. 1-septies della legge prov. Bolzano n. 5 del 2008, sia i commi 6-bis e 6-ter dell'art. 12 della legge prov. Bolzano n. 24 del 1996, rispettivamente introdotti dalle disposizioni impugnate).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo.